Dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 6173 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima della trattenuta in decisione della causa, vincola il giudice, il quale non può decidere il merito né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. In assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, il giudice deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La natura e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui era stato disciplinato il meccanismo di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. L’impugnazione riguardava sia i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida, sia i provvedimenti regionali di determinazione degli importi dovuti dalla società. Nel corso del giudizio, la società aveva aderito al regime premiale previsto dall’art. 8, comma 3, D.L. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023.
Con memoria depositata il 9 febbraio 2026, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, avendo aderito al predetto regime. Anche la Regione Toscana ha confermato l’avvenuto pagamento e il conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla ricorrente e della conferma dell’avvenuta esecuzione del pagamento da parte della Regione. Ha quindi richiamato il principio, definito jus receptum nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il processo amministrativo, ha chiarito il Tribunale, è retto dal principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino alla trattenuta in decisione della causa, ha la piena disponibilità dell’azione. La dichiarazione di non avere interesse provoca la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Il Collegio ha citato, a sostegno, Cons. Stato, Sez. VII, 1° agosto 2024, n. 6918 e Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379.
In applicazione di tale principio, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della natura e delle ragioni della decisione.
Nota della Redazione
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