Motivazione per relationem nulla senza autonoma valutazione critica (Cass. civ. Sez. 5 n. 12661 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza che rinvii per relationem a provvedimenti giudiziari resi in altro processo è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in un’acritica adesione al provvedimento richiamato. In particolare, quando la decisione riguardi questioni in rapporto di consequenzialità necessaria con altra causa, la motivazione per relationem non può limitarsi alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma deve riprodurre i contenuti mutuati e farne oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa e connessa causa, al fine di consentire la verifica della compatibilità logico-giuridica dell’innesto motivazionale. È pertanto nulla la sentenza del giudice d’appello che, nel decidere sull’impugnazione del socio avverso l’avviso di accertamento del reddito di partecipazione, si limiti a richiamare acriticamente la pronuncia emessa nei confronti della società, senza indicarne gli estremi e senza esaminare le doglianze dell’appellante.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava ad alcuni soci altrettanti avvisi di accertamento, per l’anno d’imposta 2004, volti a recuperare a tassazione il reddito di partecipazione nella società in nome collettivo, in dipendenza della ripresa a tassazione effettuata nei confronti della società stessa per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, poste in essere con una società “cartiera” nell’ambito di un meccanismo di frode carosello.
I giudici di primo grado accoglievano i ricorsi dei contribuenti in conseguenza della decisione che dichiarava nullo l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava gli appelli dell’amministrazione finanziaria, limitandosi a richiamare genericamente la declaratoria di nullità dell’avviso societario, statuita con sentenza emessa in pari data dal medesimo Collegio, senza riportarne i contenuti. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la nullità delle sentenze per violazione dell’obbligo motivazionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rileva preliminarmente che, su analoghi ricorsi relativi al medesimo periodo d’imposta, si era già pronunciata accogliendoli e cassando con rinvio le sentenze impugnate (cfr. ordinanza n. 22432 del 23 aprile 2025). I ricorsi in esame, riguardando avvisi emessi nei confronti di alcuni soci in dipendenza dell’avviso societario, sono oggettivamente connessi e vanno pertanto riuniti, fermo restando che già il giudice del merito avrebbe dovuto disporne la tempestiva riunione per la trattazione unitaria.
Nel merito, la Corte ritiene fondato l’unico motivo di ricorso, con cui l’amministrazione finanziaria deduce la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992. Le sentenze impugnate, omettendo di esaminare i motivi di appello, si limitano a richiamare apoditticamente la decisione emessa in pari data nei confronti della società, senza riportare i passaggi salienti e senza indicarne gli estremi.
La Corte ricorda che la motivazione per relationem è ammissibile solo se la condivisione della decisione avviene attraverso un autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione e un richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia (cfr. Sez. V n. 4128/2026; Sez. 5 n. 21443 del 06/07/2022). Tale principio vale anche per la decisione di questioni in rapporto di pregiudizialità reciproca, come quella tra l’accertamento societario e quello del socio: la sentenza può essere motivata per relationem ad altra sentenza assunta simultaneamente, purché non si limiti alla mera indicazione della fonte, ma riproduca i contenuti mutuati, facendone oggetto di autonoma valutazione critica (cfr. Sez. Un. n. 14814 del 4/06/2008; Sez. V n. 16440 del 18/06/2025).
Nel caso di specie i giudici di appello non hanno fatto buon governo di tali regole, essendosi limitati a un richiamo acritico della pronuncia societaria, senza indicarne gli estremi né riportarne i passaggi motivazionali, di talché non è possibile ricostruire la ratio decidendi. La Corte accoglie quindi i ricorsi riuniti, cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la trattazione unitaria anche con gli altri ricorsi già definiti.
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Nota della Redazione
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