Torre eolica esclusa dalla rendita catastale come componente impiantistica (Cass. civ. Sez. V n. 5226 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della rendita catastale degli impianti eolici, la torre di sostegno dell’aerogeneratore, ove il giudice di merito accerti che essa non svolge solo una funzione passiva di mero supporto statico, ma costituisce componente essenziale e attiva del processo produttivo di energia, forma un unicum impiantistico con navicella e rotore. In tal caso, ai sensi dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, essa rientra tra i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo ed è esclusa dalla stima diretta. La norma prescinde dalla stabile infissione al suolo e privilegia il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. La relativa valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da congrua motivazione.

Il Fatto

La società contribuente, proprietaria di un impianto eolico censito in categoria D/1, presentava nel 2016 una nuova rendita tramite procedura DOCFA, computando il valore del suolo, del basamento e della cabina elettrica ed escludendo la struttura dell’aerogeneratore (torre, navicella e rotore) in ragione dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015. L’Agenzia delle entrate rettificava la rendita includendo il valore del suolo, del basamento, della cabina e della sola torre.

Dopo il primo grado favorevole alla società e l’appello accolto dall’Agenzia, questa Corte, con ordinanza n. 21460/2020, accoglieva il ricorso della contribuente e rinviava alla Commissione tributaria regionale per accertare se la torre costituisse macchinario funzionale al processo produttivo. Il giudice del rinvio riconosceva l’unicum impiantistico e rideterminava la rendita. L’Agenzia impugnava nuovamente per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui l’ufficio deduceva violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione solo apparente. La Corte ribadisce che il vizio di nullità sussiste quando l’apparato argomentativo è obiettivamente inidoneo a far conoscere l’iter logico seguito, così precludendo ogni controllo. Nel caso concreto la Commissione tributaria regionale ha invece esposto congrue ragioni sulla natura impiantistica della torre e sulla quantificazione della rendita, integrando il minimo costituzionale richiesto.

Quanto all’asserita violazione dell’art. 384 c.p.c., la Corte precisa i poteri del giudice di rinvio: quando l’annullamento è fondato su vizi di motivazione, il giudice può valutare liberamente i fatti già accertati, nei limiti delle preclusioni maturate. Nella specie la C.T.R. si è correttamente attenuta ai principi fissati in sede di annullamento.

Il secondo motivo è infondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, ai sensi dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene navicella e rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo. La disposizione, non impositiva ma catastale, non prevede un’esenzione ma il regime ordinario dei macchinari e degli impianti strumentali all’attività produttiva: ciò che rileva è il rapporto di strumentalità, non la consistenza fisica o la stabile infissione al suolo del manufatto.

Il terzo motivo, con cui si lamentava omessa pronuncia, è disatteso: il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando è del tutto omessa la decisione su un punto indispensabile, mentre la C.T.R. ha necessariamente rigettato gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata. Il quarto motivo è inammissibile, perché sollecita un riesame nel merito del valore fondiario, ed è comunque infondato, avendo il giudice del rinvio correttamente applicato la norma con riferimento al biennio censuario 1988/1989 e al netto della componente torre.

Il ricorso è rigettato, con condanna dell’ufficio al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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