Reddito di partecipazione e litisconsorzio necessario di società e soci (Cass. civ. Sez. V n. 4951 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la controversia relativa alla rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci comporta il litisconsorzio necessario tra la società e tutti i soci. L’unitarietà dell’accertamento e l’automatica imputazione del reddito a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione e indipendentemente dalla percezione, impongono che il ricorso avverso anche un solo avviso di rettifica riguardi inscindibilmente tutti i soggetti coinvolti. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con conseguente cassazione della sentenza e rimessione al giudice di primo grado.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, ha notificato a un socio un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004, attribuendogli un maggior reddito di partecipazione. La rettifica derivava da un precedente avviso emesso nei confronti della società partecipata, fondato sui rilievi di un verbale di verifica fiscale concernente gli anni 2003, 2004 e 2005.

Il contribuente ha impugnato l’avviso, ma le sue ragioni non hanno trovato accoglimento nei gradi di merito. Ha quindi proposto ricorso per cassazione con unico motivo, dolendosi della conferma della ripresa a tassazione di un macchinario industriale, asseritamente fondata su una “presunzione di presunzione”. L’Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo il mancato rispetto del litisconsorzio necessario.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente il ricorso incidentale dell’Amministrazione, ritenendolo potenzialmente decisivo e comunque rilevabile d’ufficio. Il thema decidendum riguarda l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci.

Richiamando il principio consolidato delle Sezioni Unite n. 14815 del 2008, la Corte ribadisce che l’automatica imputazione del reddito a ciascun socio, proporzionalmente alla quota e indipendentemente dalla percezione, comporta che il ricorso tributario avverso anche un solo avviso di rettifica, proposto da uno dei soci o dalla società, riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci. Fa eccezione il caso in cui siano prospettate questioni personali. Tutti i soggetti devono dunque essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

La controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del ricorrente, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario “originario”.

Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio, come affermato dalle Sez. V n. 4580 del 2018 e n. 1472 del 2018.

La Corte richiama quindi il principio di diritto già espresso dalla Sez. V n. 23261 del 2018, secondo cui la controversia relativa alla configurabilità di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste nei casi in cui la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti.

Da tanto discende un vizio genetico di nullità dell’intero processo, che importa il rinvio della causa innanzi al giudice di primo grado. La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, intimato non parte del giudizio di appello e privo di legittimazione nel contenzioso tributario, senza provvedimenti sulle spese. Accoglie il ricorso incidentale, dichiara la nullità dell’intero giudizio di merito, cassa la sentenza impugnata e rimette gli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado dell’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese. Ogni altra questione resta assorbita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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