Tossicodipendenza non basta per la continuazione tra reati (Cass. pen. Sez. I n. 38804 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La tossicodipendenza del condannato non determina automaticamente il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. L’art. 671 cod. proc. pen., nel richiamare tale condizione, non modifica i presupposti sostanziali dell’istituto, che restano quelli dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.: la sussistenza di una rappresentazione unitaria dei reati sin dal momento ideativo. Il riferimento alla tossicodipendenza opera sul solo terreno probatorio, come possibile fattore di riconoscimento dell’ideazione comune, e non può prevalere quando gli altri indicatori esprimano valenza contraria, segnatamente in presenza di un consistente intervallo temporale tra gli episodi e in difetto di allegazioni specifiche ulteriori.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza con cui l’interessato chiedeva di applicare la disciplina della continuazione tra due reati in materia di stupefacenti. Si trattava di un fatto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, accertato con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. divenuta irrevocabile, e di un secondo fatto di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, giudicato con separata sentenza anch’essa irrevocabile.
Il tribunale aveva osservato che i fatti, pur omogenei, erano stati commessi nell’arco di sei mesi e non evidenziavano un medesimo disegno criminoso, bensì uno stile di vita, nonostante il documentato stato di tossicodipendenza. Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 125 e 671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che il percorso giustificativo del giudice sarebbe stato carente e che il lasso temporale non sarebbe significativo in senso negativo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ricostruito con precisione i termini dell’istituto. Per applicare la continuazione, il giudice è tenuto a un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni, per individuare elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso. Il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale si giustifica solo se la rappresentazione unitaria delle condotte sussiste sin dal momento ideativo, almeno nelle linee essenziali, così da escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé l’elemento intellettivo che caratterizza l’istituto.
Quanto agli indici rivelatori, la giurisprudenza di legittimità richiamata individua la ridotta distanza cronologica tra i fatti, le concrete modalità della condotta, l’omogeneità del bene tutelato e l’apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo. È possibile valorizzare anche solo alcuni di tali elementi, purché significativi. L’unicità del disegno criminoso non può però identificarsi con una scelta di vita che implichi la reiterazione di condotte criminose, né con una generale tendenza a commettere reati.
La Corte chiarisce poi che cosa occorre davvero. Serve una visibile programmazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche solo di massima, purché i reati siano previsti almeno in linea generale come mezzo per conseguire un unico scopo. L’accertamento ha natura indiziaria e impone di risalire dai fatti a un aspetto psichico antecedente. In questa prospettiva un consistente intervallo temporale tra un episodio e il successivo, salvo chiara ragione giustificatrice di un’attuazione frazionata, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazioni autonome o orientate a una tendenza soggettiva indeterminata.
Il passaggio decisivo riguarda lo stato di tossicodipendenza. Se il giudice è tenuto a motivare sul punto quando la difesa assolve all’onere di allegazione, tale condizione non determina l’automatico riconoscimento della continuazione. La scelta legislativa di inserirne il riferimento nell’art. 671 cod. proc. pen. non muta i caratteri dell’istituto, ma opera esclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimento dell’ideazione comune. Quando gli altri indicatori esprimono manifesta valenza contraria, il dato della tossicodipendenza non può da solo giustificare la norma di favore. Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione si è conformato a tali principi: ha valorizzato la distanza temporale e l’assenza di elementi di collegamento tra i reati e lo stato di tossicodipendenza, e la difesa non ha allegato alcun elemento specifico diverso e ulteriore. Il ricorso è quindi infondato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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