Motivazione apparente sul teste unico impone annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 38803 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da vizio di motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la sentenza che fondi l’affermazione di responsabilità esclusivamente sulle dichiarazioni di un teste unico senza confrontarsi con gli elementi di segno contrario emersi dall’istruttoria dibattimentale. Il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a dare conto delle ragioni per le quali ritiene attendibile la prova posta a fondamento della condanna e non attendibili le prove contrarie, esplicitando la valutazione di credibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante. L’omessa considerazione di specifici e convergenti elementi di segno opposto rende la motivazione apparente e impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

Il Tribunale di Novara, con sentenza del 14 gennaio 2025, aveva ritenuto l’ipotesi di lieve entità e condannato l’imputato alla pena di euro 2.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, contestato per avere portato senza giustificato motivo un coltello fuori dalla propria abitazione.

Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione. La difesa ha rilevato che il Tribunale avrebbe omesso di argomentare in ordine alla credibilità e attendibilità del teste che, solo, aveva attribuito al ricorrente il possesso del coltello, senza confrontarsi con le dichiarazioni contrarie rese dagli altri testimoni.

La Motivazione della Corte

La Corte suprema ha ritenuto il ricorso fondato. Il perno argomentativo è offerto dal combinato disposto degli art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e art. 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: la condanna presuppone la colpevolezza accertata oltre ogni ragionevole dubbio e la motivazione deve esporre i risultati acquisiti e i criteri di valutazione adottati, enunciando le ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie.

La Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità. Il controllo demandato alla Cassazione non può investire l’intrinseca attendibilità delle prove né il merito della ricostruzione dei fatti, ma deve accertare se gli elementi probatori siano stati valutati secondo le regole della logica e del diritto, con uno sviluppo argomentativo congruo e consequenziale alle conclusioni raggiunte.

Sul punto il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento, in particolare le Sezioni Unite n. 29541 del 2020 e Sezioni Unite n. 930 del 1995, oltre ad altre pronunce di legittimità tra cui Sez. 3 n. 17395 del 2023 e Sez. 6 n. 5465 del 2020. Da tali arresti si desume che il giudice di merito deve esaminare tutti gli elementi disponibili e dare esaustiva risposta alle deduzioni delle parti.

Nel caso concreto la motivazione è risultata carente. L’affermazione di responsabilità si fondava esclusivamente sull’asserzione che le dichiarazioni del teste unico costituissero valida prova della detenzione del coltello in capo all’imputato. Manca però ogni esposizione delle ragioni poste a base di quella conclusione. Il giudice non si è confrontato con gli elementi di diverso tenore emergenti dal medesimo provvedimento, né ha valutato la credibilità intrinseca del teste — che non aveva assistito ai fatti e si era allontanato all’arrivo degli operanti — né quella estrinseca, a fronte delle testimonianze che avevano escluso la disponibilità del coltello.

I vizi rilevati hanno determinato l’annullamento con rinvio al Tribunale di Novara, in diversa persona fisica, perché proceda a nuovo giudizio sul punto, conformandosi ai principi indicati e restando libero nell’esito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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