Truffa a consumazione prolungata e decorrenza della prescrizione (Cass. pen. Sez. II n. 32778 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa a consumazione prolungata, quando la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile a un originario e unico comportamento fraudolento, il momento di consumazione del reato — dal quale decorre il termine iniziale di maturazione della prescrizione — coincide con quello in cui cessa la situazione di illegittimità. Il giudice di appello che affermi la mancata prescrizione deve individuare il tempus commissi delicti, non potendosi ritenere sufficiente il riferimento alla data indicata nei capi di imputazione, che attiene all’epoca dell’accertamento dei fatti e non a quella di commissione. È inammissibile, per novità, il motivo che deduca per la prima volta in cassazione la violazione del ne bis in idem quando la relativa decisione richieda accertamenti di fatto preclusi al giudice di legittimità, così come la questione di incompatibilità dei componenti del collegio, da far valere con istanza di ricusazione.
Il Fatto
La Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine a una delle truffe contestate e rideterminava la pena per le ulteriori ipotesi di truffa aggravata, in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa. Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi.
Con il primo eccepiva l’erronea applicazione della legge penale per il mancato accoglimento dell’istanza di astensione presentata da due componenti del collegio giudicante e per la violazione del principio del ne bis in idem, in relazione a una sentenza irrevocabile della stessa corte per fatti ritenuti identici. Con il secondo lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla rideterminazione della pena e sulla decorrenza della prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i motivi relativi alla regolare costituzione dell’organo giudicante e alla violazione del ne bis in idem, dichiarandoli inammissibili perché proposti per la prima volta in cassazione. Non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione.
Quanto alla preclusione derivante dal giudicato sul medesimo fatto, la Corte aderisce alla giurisprudenza che la ritiene deducibile in cassazione a condizione che la decisione non comporti accertamenti di fatto. Nel caso concreto, però, il ricorrente richiede proprio quell’accertamento fattuale non consentito, teso a verificare l’identità della condotta sulla base dei capi di imputazione e degli accertamenti processuali. Le doglianze sull’incompatibilità dei componenti del collegio, inoltre, dovevano essere fatte valere con istanza di ricusazione e non con ricorso per cassazione.
È invece fondato il motivo relativo alla prescrizione. La questione era stata ritualmente eccepita in appello e la corte territoriale, pur computando un periodo di sospensione di mesi dieci, non aveva individuato il tempus commissi delicti, oggetto di specifica contestazione. Dalla ricostruzione in fatto emerge che i versamenti periodici dei premi furono determinati da un’unica e originaria condotta truffaldina e cessarono con il versamento del gennaio 2017, data che costituisce il dies a quo per il calcolo del termine prescrizionale.
Per la truffa in danno dell’altro offeso, i premi delle due polizze a premio unico risultano versati contestualmente alla stipula dei contratti, su modulistica di società attiva fino al 2014: circostanza che la corte di appello avrebbe dovuto accertare ma che può ritenersi acquisita in atti. Ne deriva la prescrizione di tale reato prima della pronuncia di secondo grado e, quale ulteriore conseguenza, la prescrizione di tutte le altre ipotesi di reato, essendo nelle more decorso il relativo termine.
Il ricorso è pertanto accolto in parte: la sentenza è annullata senza rinvio agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Le statuizioni civili sono confermate, non avendo il ricorrente contestato la propria responsabilità né formulato censure a riguardo. Restano assorbiti i motivi attinenti alla circostanza aggravante e alla determinazione della pena.
Nota della Redazione
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