Controlli alimentari, nessuna inutilizzabilità per violazione delle garanzie procedimentali (Cass. pen. Sez. III n. 22979 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato avviso all’operatore, nel corso di un’ispezione in materia di sicurezza alimentare, della possibilità di farsi assistere da un difensore non determina l’inutilizzabilità degli esiti ispettivi e degli atti consequenziali. Il Regolamento (UE) 2017/625, agli artt. 138 e 139, non commina alcuna sanzione probatoria per il mancato rispetto delle garanzie procedimentali, e il d.lgs. n. 27 del 2021 non ha introdotto alcun divieto probatorio. La sanzione dell’inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. presuppone la violazione di uno specifico divieto di assunzione della prova, di natura eccezionale e di stretta interpretazione, non ampliabile in via analogica. Nel caso di attività ispettiva, l’omesso avviso integra al più una nullità ai sensi degli artt. 354 cod. proc. pen. e 144 disp. att. cod. proc. pen., soggetta a sanatoria se non eccepita.
Il Fatto
La ricorrente, esercente attività di produzione e vendita di prodotti dolciari, è stata condannata in primo grado per la contravvenzione di cui all’art. 5, lett. b), legge n. 283 del 1962, per aver detenuto prodotti di pasticceria in cattivo stato di conservazione, in ambienti infestati da insetti e sporchi. La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma, l’ha assolta dalla contravvenzione di cui all’art. 6 della legge n. 283 del 1962 e ha ridotto la pena.
Avverso tale pronuncia la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inutilizzabilità delle risultanze ispettive acquisite in violazione del Regolamento UE 2017/625, il vizio di motivazione sul trattamento dell’offensività e sull’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., e la violazione dell’art. 12-ter legge n. 283 del 1962 per mancata notifica delle prescrizioni.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso, disattendendo anzitutto la prospettazione dell’inutilizzabilità. Gli artt. 138 e 139 del Regolamento (UE) 2017/625 disciplinano le azioni in caso di non conformità accertata e le sanzioni nazionali, ma non prevedono alcuna sanzione probatoria per il mancato rispetto delle garanzie procedimentali. Nemmeno il d.lgs. n. 27 del 2021, di adeguamento all’ordinamento UE, ha introdotto un simile effetto.
La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui spetta unicamente al diritto nazionale determinare le norme sull’ammissibilità e la valutazione delle prove acquisite con modalità contrarie al diritto UE. Sul piano interno, la categoria dell’inutilizzabilità per violazione di un divieto probatorio riguarda solo le regole di esclusione di tipo contenutistico, che privano in radice il giudice del potere di assumere una determinata prova.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 252 del 2020 e n. 219 del 2019) e di legittimità (Sez. 3 n. 512 del 2025), secondo cui le disposizioni in tema di inutilizzabilità pongono norme di stretta interpretazione, di natura eccezionale, la cui adozione è rimessa alle scelte del legislatore. Nel caso di specie, l’omesso avviso alla parte della possibilità di farsi assistere da un difensore integra al più una nullità, che la corte territoriale ha ritenuto sanata per mancata eccezione.
Quanto alla mancata notifica delle prescrizioni, la Corte ribadisce il principio, già affermato in materia di sicurezza sul lavoro (Sez. 3 n. 7678 del 2017), ambientale (Sez. 3 n. 19391 del 2024) e alimentare (Sez. 3 n. 16082 del 2025), secondo cui l’omessa indicazione delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell’azione penale. La disciplina estintiva dell’art. 12-ter legge n. 283 del 1962 non è inoltre applicabile ai procedimenti in corso in cui l’azione penale era già stata esercitata, come previsto dall’art. 96 d.lgs. n. 150 del 2022. La Corte dichiara infine inammissibile il secondo motivo, non avendo la ricorrente richiesto l’applicazione della causa di non punibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 191 c.p.p. – Prove illegittimamente acquisite
- Art. 354 c.p.p. – Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro