Compensazione delle spese legittima per giudicato esterno e notifica delle cartelle (Cass. civ. Sez. V n. 11132 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice di merito di compensare le spese di lite ha natura discrezionale, con la conseguenza che il sindacato di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. è limitato a verificare che non sia violato il principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa e che la motivazione non sia palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea. La Corte di cassazione non può spingersi fino a misurare la gravità ed eccezionalità delle ragioni addotte per la compensazione, al di là dei casi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata. In tema di spese legali, la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. riporta a una nozione elastica, che ricomprende l’obiettiva incertezza sul diritto controverso. È senz’altro coerente e razionale la conferma della compensazione fondata sull’applicazione di una sentenza con efficacia di giudicato esterno e sul deposito, da parte dell’agente della riscossione, della documentazione relativa alla notifica delle cartelle impugnate.
Il Fatto
Una società contribuente impugna una comunicazione di iscrizione di ipoteca unitamente alle sottese cartelle esattoriali. Il giudice di primo grado accoglie il ricorso, ma dispone la compensazione delle spese di lite.
Proposto appello limitatamente alla statuizione sulle spese, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio respinge l’impugnazione, confermando la compensazione. La società ricorre allora per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 111 Cost., per avere il giudice d’appello ritenuto corretta la compensazione del primo grado senza fornire idonea motivazione. L’Agenzia delle entrate riscossione rimane intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che la compensazione delle spese costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito. Ne deriva che il controllo di legittimità è circoscritto: si tratta di accertare che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Resta estranea al sindacato la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, sia nella soccombenza reciproca sia nel concorso di altri giusti motivi.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la ripetizione delle spese non è indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale, in ragione dell’elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere di compensazione. Cita in tal senso le Sez. V intervenute sul punto e la Corte cost. n. 157/2014.
Resta però censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità della motivazione con cui il giudice di merito sorregge la compensazione. È suscettibile di cassazione la motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea, ipotesi che può integrare anche una motivazione apparente. Il sindacato non può invece giungere a misurare gravità ed eccezionalità al di là dei casi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata; le ragioni indicate non possono essere illogiche o erronee, altrimenti si configura un vizio di violazione di legge.
Applicando tali coordinate, la Corte osserva che il giudice d’appello ha fondato la compensazione su una serie di ragioni. Tra esse non è illogica né erronea, e trova riscontro in specifiche circostanze della controversia, quella che richiama la definizione del giudizio sulla scorta dell’applicazione di una sentenza con efficacia di giudicato esterno, emessa nel corso del primo grado, e il deposito, da parte dell’agente della riscossione, della documentazione relativa alla notifica delle cartelle in replica alle contestazioni della contribuente. Tale ragione, da sola, è sufficiente a sorreggere la motivazione.
La decisione impugnata risulta quindi correttamente basata sulla specialità della situazione concreta, avendo la Corte di merito confermato la compensazione sul rilievo che l’illegittimità degli atti era stata affermata all’esito dell’esame della documentazione prodotta solo in fase contenziosa, e in particolare di una sentenza con efficacia di giudicato esterno che assorbiva ogni ulteriore indagine. Il ricorso è pertanto respinto; nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’agente della riscossione.
Nota della Redazione
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