Transfer price e doppia non imposizione: l’agevolazione estera impone la variazione in aumento (Cass. civ. Sez. 5 n. 3986 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni con consociate non residenti, l’art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986 impone che i componenti di reddito derivanti da transazioni infragruppo siano valutati in base al valore normale, se ne deriva aumento del reddito. La disposizione non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma reprime lo spostamento artificioso dei profitti in altra giurisdizione, ponendo a carico dell’Amministrazione finanziaria l’onere di provare che le transazioni siano avvenute a un prezzo inferiore al valore normale, secondo i criteri OCSE. Ove la consociata estera abbia operato una variazione in diminuzione della propria base imponibile per effetto di una rideterminazione del prezzo di trasferimento, la società italiana correlata è tenuta a operare una corrispondente variazione in aumento, salvo dimostrare che il corrispettivo convenuto rispetti il principio di libera concorrenza al momento della fissazione del prezzo e della dichiarazione dei redditi.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società incorporante due avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2015, rettificando proventi non dichiarati ai fini IRES e IRAP, in relazione a operazioni intercompany con la consociata ungherese. Dalla verifica emergeva che la società estera aveva fruito di un beneficio fiscale, operando una variazione in diminuzione per il trasferimento di una tranche della lista clienti, senza che la società italiana procedesse alla correlata variazione in aumento.

La società impugnava gli atti impositivi, sostenendo l’illegittimità dell’applicazione della disciplina sul valore normale. La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi, mentre la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva l’appello, ritenendo che non fosse stata dimostrata alcuna transazione a prezzo inferiore a quello normale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato le eccezioni di inammissibilità del ricorso dell’Agenzia, rigettandole. Quanto all’autosufficienza, ha richiamato i criteri di sinteticità e chiarezza, affermando che non è necessaria la trascrizione integrale degli atti, essendo sufficiente l’allegazione di quelli richiamati. Ha inoltre escluso che il ricorso miri a un riesame del merito, poiché la questione riguarda l’applicabilità dell’art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986 e l’onere della prova.

Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha ricordato che l’Amministrazione finanziaria deve provare che le transazioni infragruppo siano avvenute a un prezzo inferiore al valore normale, secondo l’art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986, con riferimento alle linee guida OCSE. Nel caso di specie, tale prova è stata fornita: la variazione in diminuzione operata dalla consociata ungherese, parametrata ai criteri OCSE, ha ridotto la base imponibile estera senza che la società italiana procedesse alla correlata variazione in aumento, determinando una doppia non imposizione.

La Corte ha precisato che la rideterminazione del prezzo, ancorché conseguente a un interpello all’Autorità fiscale ungherese, rientra nella disciplina del transfer pricing, poiché la diminuzione del costo dell’operazione per la società acquirente implica una marginalità più alta per la controparte produttiva italiana.

Richiamando l’ordinanza n. 10438 del 2025, la Corte ha ribadito che il contribuente, in caso di scostamento dal prezzo di mercato, è tenuto a dimostrare il rispetto del principio di libera concorrenza sia al momento della fissazione del prezzo sia al momento della dichiarazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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