Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento e compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. 5 n. 1549 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il deposito di documenti successivo alla notificazione del ricorso per cassazione, comprovante la cessazione della materia del contendere, è ammissibile ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. qualora, per qualsiasi causa, sia venuto meno l’interesse all’impugnazione, rientrando tali documenti fra quelli relativi all’ammissibilità del ricorso. L’annullamento totale in autotutela dell’avviso di accertamento e il conseguente sgravio del ruolo, intervenuti nelle more del giudizio di legittimità, determinano il venir meno dell’interesse delle parti ricorrenti, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 46, primo comma, D.lgs. n. 546/1992. In tale ipotesi, la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità, valutata ai sensi dell’art. 15, primo comma, D.lgs. n. 546/1992, non costituisce conseguenza automatica dell’estinzione, ma deve tenere conto del comportamento complessivo delle parti, valorizzando la condotta dell’Amministrazione finanziaria conforme al principio di lealtà, che abbia provveduto con immediatezza all’annullamento degli atti impositivi.

Il Fatto

A seguito di un atto di compravendita di un complesso immobiliare con annessa area urbana, l’Agenzia delle Entrate notificava due distinti avvisi di accertamento alle contribuenti, contestando plusvalenze non dichiarate da assoggettare a tassazione separata ai sensi dell’art. 67, primo comma, lett. b), d.P.R. n. 917/1986, qualificando la cessione come avente ad oggetto un’area edificabile in ragione della demolizione del fabbricato insistente.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi, ma la Commissione Tributaria Regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio, qualificando le plusvalenze come redditi diversi. Avverso tale sentenza le contribuenti proponevano distinti ricorsi per cassazione, fondati su plurimi motivi riguardanti la motivazione della sentenza e l’interpretazione della norma applicata, cui l’Agenzia resisteva con controricorso. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione finanziaria disponeva l’annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento con conseguente sgravio del ruolo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione preliminarmente valuta l’ammissibilità del deposito, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., della documentazione attestante l’intervenuto annullamento in autotutela. Richiamando il principio secondo cui, ove successivamente alla notificazione del ricorso sia venuto meno l’interesse all’impugnazione, è consentito il deposito di documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere in quanto relativi all’ammissibilità del ricorso, la Corte ritiene utilizzabile la documentazione prodotta, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 272 del 2023 e di legittimità.

Nel merito, la Corte osserva che la documentazione depositata dimostra l’avvenuto annullamento totale in autotutela degli avvisi di accertamento notificati alle contribuenti e il conseguente sgravio del ruolo. Tale circostanza determina il venir meno dell’interesse all’impugnazione per entrambe le ricorrenti, che hanno ottenuto il provvedimento richiesto in via giudiziale e il soddisfacimento integrale della pretesa azionata. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 46, primo comma, D.lgs. n. 546/1992.

Quanto alle spese, la Corte precisa che la loro regolazione non segue la compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell’art. 46 citato, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 274 del 2005, ma deve essere effettuata secondo la valutazione complessiva della lite di cui all’art. 15, primo comma, D.lgs. n. 546/1992. Nel caso di specie, la Corte ritiene di poter compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità, valorizzando il comportamento conforme al principio di lealtà tenuto dall’Amministrazione finanziaria, che ha provveduto con immediatezza all’annullamento degli atti impositivi e allo sgravio del ruolo, sia pur all’esito di un giudizio di merito che l’aveva vista vittoriosa. La Corte esclude, inoltre, la sussistenza di ipotesi di invalidità originaria degli avvisi o di comportamenti negligenti dell’Amministrazione, rilevando che gli atti si fondavano su un’interpretazione dell’art. 67, primo comma, lett. b), d.P.R. n. 917/1986 estesa anche ai terreni su cui insisteva un fabbricato da demolire, in contrasto con l’orientamento restrittivo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.

Infine, la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere esula dalla previsione normativa, da intendersi in senso restrittivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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