Transfer pricing domestico: valore normale e onere probatorio (Cass. civ. Sez. V n. 8582 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel c.d. transfer pricing domestico, ovvero nelle transazioni tra società collegate residenti nel territorio nazionale, il valore normale di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 917 del 1986 costituisce criterio valutativo di portata generale, applicabile anche a fini dell’art. 110 TUIR. L’alterazione del prezzo rispetto al valore di mercato non integra di per sé condotta elusiva, ma rappresenta un elemento di conferma della valutazione di elusività, poiché la finalità della disciplina non è antielusiva bensì quella della libera concorrenza. L’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare l’esistenza di transazioni tra imprese collegate a un prezzo inferiore a quello normale, ma non anche di dimostrare il concreto vantaggio fiscale conseguito; spetta al contribuente provare che la transazione è avvenuta in conformità ai valori di mercato. Il valore normale attiene alla sostanza economica dell’operazione e la sua verifica si fonda sulla valutazione di antieconomicità della condotta, quale presupposto di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava a una società un avviso di accertamento fondato sulla violazione dell’art. 110 TUIR. La società aveva alienato tre appartamenti a un valore ritenuto inferiore a quello di mercato in favore di altra società, a sua volta collegata alla prima per identità di compagine sociale e di amministratore unico.
La società giustificava l’operazione con la volontà di trasferire gli immobili prima di cedere a terzi parte delle quote della cessionaria, sostenendo di non avere alcun interesse a determinare il prezzo secondo l’andamento di mercato. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale, in sede di appello dell’Agenzia, riformava la decisione. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 110 TUIR, per essere avvenuta la sostituzione del prezzo dichiarato con il valore normale tra società residenti, senza occultamento di corrispettivo né asimmetria di regime fiscale. La Corte lo ha ritenuto infondato, richiamando il principio già affermato secondo cui, per le manovre sui prezzi di trasferimento interni, va applicato il criterio di portata generale stabilito dall’art. 9 TUIR, che impone il riferimento al normale valore di mercato per corrispettivi e altri proventi.
La Corte ha precisato che le transazioni tra società infragruppo residenti effettuate a prezzo diverso dal valore normale non costituiscono indice, di per sé, di condotta elusiva. L’alterazione rispetto al prezzo di mercato rappresenta solo un elemento aggiuntivo, di eventuale conferma, della valutazione di elusività, non potendosi applicare l’automatismo discendente dall’art. 110 TUIR per effetto della disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015. Anche sotto il profilo del medesimo art. 110 la finalità non è antielusiva, ma il parametro resta quello della libera concorrenza (Cass. n. 16948/2019).
Da ciò deriva il riparto dell’onere probatorio: l’Amministrazione deve provare transazioni tra imprese collegate a prezzo apparentemente inferiore a quello normale, ma non anche dimostrare la maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale; il contribuente deve provare la conformità della transazione ai valori di mercato normali (Cass. n. 898/2019, Cass. n. 7493/2016, Cass. n. 13387/2016, Cass. n. 27018/2017, Cass. n. 29306/2018, Cass. n. 15642/2015).
Il valore normale, indispensabile per verificare la rispondenza dell’operazione alle logiche concorrenziali, attiene alla sostanza economica dell’operazione, da confrontare con analoghe operazioni stipulate in condizioni di libero mercato tra soggetti indipendenti (Cass. n. 11053/2021). Va valorizzata, per il transfer pricing interno, la valutazione di antieconomicità della condotta, quale presupposto di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973, basato sulla presunzione per cui chi svolge attività economica dovrebbe ridurre i costi e massimizzare i profitti (Cass. n. 11093/2021, Cass. n. 10422/2023).
La Corte ha escluso che lo scostamento difettasse per essere la ripresa basata sui soli valori OMI, poiché la ripresa poggiava anche sui dati ANCE-Toscana, e ha ritenuto irrilevante l’equiparazione del trasferimento a una scissione parziale, trattandosi di compravendita immobiliare. Il secondo motivo, per motivazione parvente, è stato rigettato, avendo la CTR chiarito le ragioni dello scostamento. Il terzo motivo è stato assorbito. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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