Foro convenzionale esclusivo derogabile per connessione e onere di eccezione (Cass. civ. Sez. III n. 3385 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ. La parte che eccepisce l’incompetenza del giudice adito in virtù della convenzione attributiva della competenza esclusiva ad altro giudice ha l’onere di eccepirne l’incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., in quanto richiamati dall’art. 33 cod. proc. civ. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione. Qualora l’eccezione sia formulata da alcuno dei convenuti, essa estende i suoi effetti all’intero cumulo, purché abbia contestato l’esistenza della competenza territoriale ai sensi di detta norma riguardo a tutti i convenuti, compresi quelli non eccipienti. Il giudice, ravvisata la fondatezza dell’eccezione, deve declinare la competenza sull’intera controversia e non soltanto sulla domanda proposta contro il convenuto eccipiente.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di una struttura alberghiera, aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Potenza due società di telefonia, chiedendo l’accertamento della responsabilità contrattuale, e in via subordinata extracontrattuale, per i disservizi subiti in relazione alla somministrazione del servizio di telecomunicazione. Il contenzioso nasceva dal cambio di gestore telefonico e dalla mancata portabilità dell’utenza principale, rimasta inattiva per diversi mesi.
Una delle società convenute eccepiva il difetto di competenza del giudice adito, invocando una clausola contrattuale che individuava nel foro di Roma quello convenzionalmente competente, senza però estendere la contestazione alla posizione dell’altro convenuto. Il Tribunale potentino accoglieva l’eccezione con sentenza non definitiva, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione nei confronti dell’altra società. Avverso tale decisione la società ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione relativa all’operatività della deroga convenzionale alla competenza territoriale quando nel giudizio pendano domande cumulate ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ. Il Collegio richiama un orientamento costante, secondo cui il foro convenzionale, anche pattuito come esclusivo, resta derogabile per connessione oggettiva. Da ciò discende un preciso onere di eccezione in capo alla parte che deduca l’incompetenza del giudice adito in forza di una clausola che attribuisca la competenza esclusiva ad altro giudice.
Tale onere non si esaurisce nella contestazione fondata sulla clausola pattizia. Esso impone di eccepire l’incompetenza anche in relazione ai criteri degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., richiamati dall’art. 33 cod. proc. civ. per la modificazione della competenza per ragione di connessione. Nella specie l’eccezione avrebbe dovuto investire anche la posizione dell’altro convenuto: proprio la mancata estensione a quest’ultimo ha reso incompleta la contestazione sollevata.
La Corte ricorda che, in presenza di un cumulo di domande ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ., l’eccezione formulata da alcuni dei convenuti, purché abbia contestato la competenza territoriale riguardo a tutti i convenuti, compresi quelli che non hanno eccepito, estende i suoi effetti all’intero cumulo. Il giudice, pertanto, deve declinare la competenza sull’intera controversia e non soltanto sulla domanda riferita ai convenuti eccipienti.
Sulla base di tale principio il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. Sussiste la competenza del Tribunale di Potenza, davanti al quale il giudizio va riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono poste a carico della società che aveva formulato l’eccezione, liquidate secondo il principio per cui, in caso di regolamento di competenza, il valore della causa è indeterminabile quando la questione abbia rilievo meramente processuale.
Nota della Redazione
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