Transito di personale sanitario dalla Giustizia al SSN: inquadramento corretto e assegno ad personam (Cass. civ. Sez. Lav. n. 32937/2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di trasferimento di personale sanitario dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, il DPCM 1° aprile 2008 prevede l’inquadramento nella categoria corrispondente sulla base della tabella di equivalenza, con attribuzione della fascia retributiva determinata in base al maturato economico, e la conservazione della differenza, eventuale, tramite assegno ad personam. Il servizio prestato presso il Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche, ma ciò non implica l’automatica attribuzione di una fascia retributiva superiore nell’ambito della categoria di inquadramento, atteso che la progressione economica orizzontale nel comparto Sanità è subordinata a procedure selettive e non al mero decorso del tempo. L’inquadramento corretto è quello che corrisponde al profilo di provenienza e al maturato economico, senza che la maggiore anzianità di servizio possa determinare l’attribuzione automatica della fascia retributiva più elevata.
Il Fatto
Un infermiere professionale, già dipendente del Ministero della Giustizia con qualifica di Cat. B3, transitava alla ASL Caserta a far data dal 1° ottobre 2008, a seguito del trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie penitenziarie (D.L. n. 230/1999 e DPCM 1° aprile 2008). La ASL lo inquadrava nella categoria D, Collaboratore Sanitario – infermiere, livello economico D2, secondo il CCNL comparto Sanità. Il lavoratore contestava l’inquadramento, rivendicando il livello economico D6, corrispondente alla sua anzianità maturata presso il Ministero.
Il Tribunale di Napoli Nord accoglieva il ricorso. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 3444/2022, riformava la decisione, respingendo la domanda, ritenendo che l’anzianità di servizio non potesse incidere di per sé sull’attribuzione della fascia retributiva, essendo la progressione orizzontale nel Comparto Sanità legata a valutazioni selettive e non al mero decorso del tempo. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso. La Corte ricostruisce il quadro normativo: la L. n. 419/1998, il D.Lgs. n. 230/1999 e la L. n. 244/2007 hanno disposto il trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie penitenziarie, demandando a un DPCM la definizione di modalità e criteri. Il DPCM 1° aprile 2008, all’art. 3, comma 2, prevede che il personale venga inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili del SSN sulla base della tabella B, e che la fascia retributiva sia determinata tenendo conto del “maturato economico” (sommatoria dello stipendio tabellare e dell’indennità penitenziaria, decurtata dell’indennità professionale specifica del nuovo inquadramento). Ove l’importo così determinato non corrisponda a una fascia retributiva, viene assegnata la fascia immediatamente inferiore e la differenza è mantenuta come “assegno ad personam”. Il servizio prestato presso il Ministero della giustizia è interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche.
La Corte interpreta tale quadro normativo distinguendo tra la conservazione del trattamento economico complessivo (garantita dall’assegno ad personam e dal divieto di reformatio in peius) e il meccanismo di progressione economica orizzontale previsto dal CCNL del comparto Sanità. La Corte osserva che, ai sensi dell’art. 35 del CCNL 1998-2001 Sanità, la progressione alle fasce retributive superiori è subordinata a valutazioni selettive (risultati ottenuti, arricchimento professionale, qualità della prestazione), non al mero decorso del tempo. L’anzianità di servizio, pur riconosciuta per altri istituti (es. RIA), non può supplire alla mancanza delle procedure selettive richieste per l’attribuzione della fascia D6. La Corte richiama il principio di diritto già affermato in casi analoghi (Cass. n. 7698/2018 e n. 9096/2020) e la giurisprudenza della Corte di Giustizia (causa C-108/10, Scattolon), secondo cui la direttiva sul trasferimento di imprese ha lo scopo di evitare che i lavoratori siano collocati in una posizione sfavorevole rispetto a quella goduta in precedenza, non di ottenere un miglioramento delle condizioni lavorative. L’assegno ad personam è lo strumento che garantisce la conservazione del trattamento pregresso, evitando il peggioramento, ma non consente di pretendere un trattamento più favorevole solo in ragione dell’anzianità.
Implicazioni Pratiche
- Inquadramento e assegno ad personam: L’avvocato del lavoratore transitato dal Ministero della Giustizia al SSN deve verificare che l’assegno ad personam sia stato correttamente calcolato per garantire la conservazione del trattamento economico complessivo. Non può sostenere che la sola anzianità di servizio giustifichi l’attribuzione di una fascia retributiva superiore a quella determinata dal maturato economico, perché la progressione orizzontale nel comparto Sanità non è automatica.
- Progressioni selettive: Per ottenere il riconoscimento di una fascia retributiva superiore (es. D6), il lavoratore deve aver partecipato e superato le procedure selettive previste dal CCNL per le progressioni orizzontali (valutazione dei risultati, arricchimento professionale). L’anzianità maturata presso il Ministero, pur rilevando per altri istituti (RIA, scatti di anzianità), non è di per sé titolo per il passaggio di fascia. L’avvocato deve consigliare il cliente di partecipare a tali procedure interne, se bandite.
- Conservazione del trattamento economico: Il principio di irriducibilità della retribuzione è garantito dall’assegno ad personam, che è riassorbibile solo con futuri aumenti contrattuali o progressioni di carriera. In sede di impugnazione dell’inquadramento, il lavoratore può contestare solo l’errato calcolo del maturato economico o la mancata attribuzione dell’assegno ad personam, non il mancato riconoscimento della fascia superiore per sola anzianità. L’onere della prova sulla corrispondenza del trattamento complessivo grava sulla ASL, che deve dimostrare di aver calcolato correttamente l’assegno.
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Nota della Redazione
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