Prescrizione contributi previdenziali e decadenza ex art 24 d lgs 46/1999 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5234 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di opposizione avverso la cartella esattoriale per crediti previdenziali, la prescrizione maturata in epoca anteriore alla notifica della cartella deve essere fatta valere nel termine perentorio di quaranta giorni previsto dall’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999. La perentorietà di tale termine importa una decadenza di carattere sostanziale dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo nel frattempo consolidatosi, non una preclusione meramente procedurale. L’istanza di rateizzazione del debito oggetto di cartelle esattoriali, pur non integrando acquiescenza sull’an della pretesa, costituisce riconoscimento del debito e vale quale atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 cod. civ., risultando incompatibile con l’allegazione di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle.

Il Fatto

Il ricorrente aveva adito il Tribunale di Milano per far dichiarare l’intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di due avvisi di addebito, dei quali aveva avuto conoscenza solo attraverso un accesso spontaneo agli uffici dell’amministrazione finanziaria. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire. La Corte d’appello, ritenuto sussistente l’interesse, ha respinto il gravame sul presupposto che la prescrizione relativa al periodo anteriore alla notifica andava eccepita nei termini dell’art. 24 d.lgs. n. 46/1999, mentre il termine successivo alla notifica era stato interrotto da una istanza di rateazione.

Il ricorrente ha impugnato la pronuncia in cassazione con tre motivi, illustrati da memoria. Hanno resistito l’Istituto previdenziale e l’agente della riscossione con distinti controricorsi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla questione dell’interesse ad agire. Richiamando il proprio arresto a Sezioni Unite n. 26283 del 2022, ricorda che l’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito con legge n. 215/2021, ha limitato la diretta impugnabilità della cartella che si assume invalidamente notificata e opera, con la sua concezione dinamica dell’interesse, anche nei giudizi pendenti. Tuttavia rileva che, nel caso concreto, l’ammissibilità dell’opposizione era stata già riconosciuta dal giudice d’appello senza impugnazione sul punto, con conseguente formazione di giudicato. La norma sopravvenuta non può quindi “plasmare” il bisogno di tutela ormai cristallizzato, non essendo norma di interpretazione autentica (Cass. n. 4448/2023).

Nel merito, il primo motivo è infondato. Poiché gli avvisi di addebito risultano notificati in data 5 e 6 febbraio 2014, la prescrizione maturata prima di tale notifica doveva essere fatta valere nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella. La Corte conferma che l’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 devolve in giudizio tutte le questioni sulla fondatezza della pretesa e che la perentorietà del termine, importando la decadenza dalla contestazione del titolo, ha carattere sostanziale (Cass. n. 6199/2024).

Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta un omesso esame: il ricorrente non individua il fatto storico decisivo e controverso, come richiesto dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. n. 21672/2018; Cass. n. 22397/2019).

Il terzo motivo è infondato. La qualificazione dell’istanza di rateazione come riconoscimento del debito è accertamento demandato al giudice di merito (Cass. n. 24555/2010). Richiamando Cass. n. 27504/2024, la Corte ribadisce che la rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza sull’an, interrompe la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è incompatibile con l’allegazione di non avere conosciuto le cartelle. Il richiamo all’art. 19 d.P.R. n. 602/1973 è inconferente, riguardando la dilazione dell’imposta sui redditi.

Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese verso l’Istituto previdenziale. Non si provvede sulle spese nel rapporto con l’agente della riscossione, essendo l’impugnazione notificata solo per litis denuntiatio, secondo i principi delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022, che riconoscono la legittimazione a contraddire al solo ente impositore. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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