Acquisizione al patrimonio comunale e aree ulteriori: obbligo di motivazione rafforzata (TAR Campania n. 3783 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una pluralità di abusi edilizi non è possibile parcellizzare gli illeciti: le opere vanno valutate globalmente, per apprezzarne l’incidenza sull’assetto del territorio. L’atto di acquisizione al patrimonio comunale ha natura meramente dichiarativa quando recepisce l’effetto traslativo ex lege del bene abusivo e della stretta area di sedime già individuata nell’ordinanza di demolizione; assume invece natura parzialmente costitutiva quando l’amministrazione estende l’acquisizione a un’area ulteriore, la cui individuazione implica l’esercizio di un potere discrezionale. In tale ipotesi l’ente è tenuto a dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni dell’estensione, esplicitando gli elementi istruttori che la rendono necessaria in relazione alle finalità pubbliche perseguite. Il deposito non autorizzato di rottami di autoveicoli non configura un intervento edilizio e non giustifica l’acquisizione del relativo sedime. Il termine di prescrizione del credito per la sanzione pecuniaria non decorre dall’accertamento dell’abuso, ma solo dalla demolizione, trattandosi di illecito omissivo permanente.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato quattro distinte ordinanze di acquisizione al patrimonio comunale, adottate dal Comune nel corso del 2025 e contrassegnate con i numeri 93, 94, 95 e 96, con le quali sono state sanzionate opere abusive realizzate presso la medesima proprietà immobiliare.

I provvedimenti si fondano sulle ordinanze di demolizione n. 116, 117, 119 e 120, rimaste inottemperate. Avanti al giudice amministrativo la ricorrente ha dedotto l’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illegittimità dell’acquisizione delle aree ulteriori rispetto a quelle interessate dagli abusi e l’intervenuta prescrizione delle sanzioni pecuniarie. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto dei gravami. Le cause, riunite per connessione oggettiva e soggettiva, sono state trattenute in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disposto la riunione dei ricorsi, avendo tutti ad oggetto provvedimenti di acquisizione adottati dal medesimo ente nei riguardi della stessa ricorrente in relazione a opere insistenti sulla medesima proprietà.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che le opere debbano essere considerate nella loro globalità, insistendo su un medesimo contesto territoriale del quale hanno determinato una trasformazione stabile. Richiamando il precedente del Consiglio di Stato sez. II, 7/07/2025, n. 5831, ha ribadito che non è possibile parcellizzare gli illeciti edilizi, dovendosi apprezzare l’incidenza complessiva sull’assetto del territorio. Ne è derivata la coerenza dell’applicazione dell’art. 31 T.U.ed. ai presupposti di fatto considerati.

La Corte ha quindi escluso il lamentato difetto di istruttoria: il Comune, prima di emettere gli atti gravati, ha verificato lo stato dei luoghi, accertando l’assenza di ripristini e la realizzazione di nuovi manufatti abusivi. Nè rileva che nelle ordinanze di demolizione sia stato citato anche l’art. 34 del T.U., atteso che il contenuto dispositivo degli ordini di ripristino non è equivoco. È stata parimenti esclusa la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di attività vincolata conseguente alla mancata ottemperanza.

I gravami sono stati accolti su due profili. In primo luogo, con riguardo all’ordinanza n. 95, il Collegio ha osservato che il deposito di rottami di autoveicoli non configura un intervento di carattere edilizio, bensì un illecito sanzionato dal T.U.A., risultando perciò incongrua l’acquisizione del relativo sedime. In secondo luogo, è stata ravvisata la carenza di adeguata motivazione sull’acquisizione di un’area di sedime eccedente quella coperta dalle opere abusive.

Sul punto il Tribunale ha richiamato il principio del Consiglio di Stato sez. VII, 13/01/2026, n. 294: l’atto di acquisizione è meramente dichiarativo quando recepisce l’effetto traslativo ex lege del bene abusivo e della stretta area di sedime; assume natura parzialmente costitutiva quando estende l’acquisizione a un’area ulteriore, dovendo l’amministrazione esplicitare gli elementi che rendono necessaria tale scelta.

Quanto alla dedotta prescrizione delle sanzioni pecuniarie, il Collegio ha ribadito che il termine non decorre dalla data di accertamento dell’abuso o dell’inottemperanza, ma solo dalla demolizione, richiamando i precedenti del T.A.R. Catanzaro sez. II, 10/02/2021, n. 277 e del T.A.R. Milano sez. II, 4/12/2019, n. 2588. I ricorsi sono stati pertanto accolti nei soli limiti indicati, con compensazione delle spese per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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