Ritiro energia rinnovabile e misure cautelari contro il GSE: onere di diligenza qualificata dell’operatore (TAR Lombardia n. 591 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare, deve ritenersi insussistente il fumus boni iuris qualora gli atti impugnati, emessi dal GSE in applicazione dell’art. 15-bis del DL n. 4/2022, presentino un dubbio sulla diretta impugnabilità e sulla riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo. L’operatore del settore energetico, destinatario di provvedimenti di recupero di somme, è tenuto ad agire secondo criteri di diligenza qualificata, approntando misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare pretese ragionevolmente prevedibili, anche con riferimento a investimenti già effettuati. Resta comunque salva la possibilità di recuperare le somme eventualmente riscosse in caso di esito favorevole del giudizio di merito.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili e titolare di convenzioni di Ritiro Dedicato (RID) con il GSE, impugnava gli atti con cui il Gestore richiedeva la restituzione di somme asseritamente dovute in applicazione dell’art. 15-bis del DL n. 4/2022. La società contestava la debita degli importi, l’operato del GSE nella quantificazione e la compensazione praticata, chiedendo, in via cautelare, la sospensione degli atti e l’accertamento del proprio diritto a non versare le somme.

Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, era proposto avverso i provvedimenti del GSE e la Delibera ARERA, con domanda di rimessione alla Corte Costituzionale e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

La Motivazione del Tribunale

Il TAR Lombardia ha preliminarmente rilevato che la domanda cautelare riguardava atti del GSE rispetto ai quali appare “quanto meno dubbia” la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo. Tale circostanza, in sede di bilanciamento degli interessi, ha rappresentato un elemento dirimente per escludere la sussistenza del requisito del fumus boni iuris.

Il Collegio ha inoltre osservato che, in ragione del “tempo di maturazione delle pretese” avanzate dal GSE e del noto quadro normativo di riferimento, l’operatore del settore, che è chiamato ad agire secondo criteri di diligenza qualificata, era tenuto ad approntare le misure gestionali ed organizzative necessarie per fronteggiare la situazione determinatasi. Tale onere è stato ritenuto applicabile anche agli investimenti effettuati a fronte di pretese “ragionevolmente prevedibili”.

Da ultimo, il Tribunale ha evidenziato che il recupero delle somme eventualmente riscosse sarà comunque possibile ove la decisione di merito dovesse essere favorevole alla ricorrente, escludendo in tal modo il requisito del periculum in mora e il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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