Ottemperanza e indennità dirigenziale penitenziaria (TAR Lombardia n. 4109 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la competenza resta radicata presso il giudice di prime cure quando la sentenza d’appello, pur con motivazione parzialmente diversa, abbia confermato la sentenza di primo grado con il medesimo contenuto dispositivo e conformativo, dovendosi avere riguardo all’indice testuale del dispositivo della decisione di secondo grado e non al suo percorso argomentativo. La mancata comunicazione all’interessato e la mancata acquisizione di efficacia del provvedimento amministrativo di attribuzione dell’emolumento, ancorché adottato, non integrano esecuzione del giudicato, restando l’azione di ottemperanza ammissibile e fondata sino all’effettiva e compiuta soddisfazione della pretesa riconosciuta in giudizio.
Il Fatto
Una dirigente penitenziaria, con funzione di direttrice aggiunta, aveva ottenuto dal TAR Milano il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di cui all’art. 14 del D.L. n. 75/2023, sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato. A fronte dell’esecuzione solo parziale del dictum da parte del Ministero della Giustizia, che aveva provveduto al pagamento delle sole spese di lite, la ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., lamentando la mancata corresponsione degli arretrati retributivi, della indennità mensile e l’omesso aggiornamento della retribuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha in primo luogo scrutinato l’eccezione di difetto di competenza sollevata dall’Amministrazione, la quale assumeva che la diversità motivazionale della sentenza d’appello rispetto a quella di prime cure radicasse la competenza in capo al Consiglio di Stato. L’eccezione è stata ritenuta infondata: il giudice d’appello, pur avendo espunto taluni riferimenti normativi, ha confermato integralmente il contenuto dispositivo e conformativo della sentenza del TAR, riconoscendo la spettanza dell’indennità a tutto il personale dirigenziale penitenziario che svolga incarichi comportanti responsabilità, con modulazione del quantum in ragione del livello di funzione.
La Corte ha quindi richiamato il principio per cui, nel processo amministrativo, il giudice competente per l’ottemperanza va individuato con riguardo all’indice testuale del dispositivo della sentenza di secondo grado, indipendentemente dal percorso argomentativo, cui è connaturale uno sviluppo non meramente ripetitivo. La circostanza che la diversità motivazionale riguardasse un profilo normativo circoscritto non incide sul perimetro della conformazione al giudicato, rimanendo identico l’accertamento sulla spettanza del diritto.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Collegio ha rilevato che il provvedimento del 13 marzo 2026, con cui l’Amministrazione aveva disposto l’attribuzione dell’indennità, non era stato comunicato alla ricorrente e non aveva ancora acquisito efficacia al momento della decisione, essendo rimasto subordinato al visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio. Tale circostanza, lungi dall’integrare esecuzione del giudicato, costituiva solo l’avvio del procedimento esecutivo, senza che alcuna prova fosse stata fornita circa l’avvenuta corresponsione delle somme dovute.
La Corte ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere alla compiuta ottemperanza entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, con nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. È stata invece respinta la domanda di condanna pecuniaria ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo la liquidazione degli interessi legali misura idonea a compensare il ritardo, nonché la domanda di condanna per responsabilità aggravata, non ravvisandosi nella condotta dell’Amministrazione profili di dolo o colpa grave, attesa la documentata attività procedimentale avviata.
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Nota della Redazione
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