Trasferimento di autorità del carabiniere per incompatibilità ambientale non è sanzione (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di trasferimento di autorità dei militari dell’Arma dei Carabinieri adottati per incompatibilità ambientale costituiscono ordini organizzativi, non atti sanzionatori. Essi sono sottratti, ai sensi dell’art. 1349 d.lgs. n. 66/2010, all’applicazione della legge generale sul procedimento amministrativo e non richiedono particolare motivazione né garanzie di partecipazione preventiva, prevalendo l’interesse pubblico al sereno e corretto espletamento del servizio. Il sindacato del giudice amministrativo sulle esigenze di servizio resta limitato, salvo che il militare deduca elementi idonei a smentire in toto le esigenze rappresentate, facendo emergere l’assoluta arbitrarietà dell’atto. La finalità punitiva è esclusa quando l’ordine mira a rimuovere una situazione di incompatibilità ambientale oggettivamente riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede. L’amministrazione deve comunque contemperare l’interesse pubblico con le necessità personali del militare, nel rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e del minimo mezzo.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il 13° Reggimento, impugna la nota del Comando Generale del 2.12.2024 con cui è stato disposto il suo trasferimento di autorità ad altra sede, con movimento di immediata esecuzione. Il provvedimento richiama la proposta del Battaglione del Reggimento, fondata sul venir meno del rapporto fiduciario con il Capo Missione presso la sede diplomatica ove il militare era impiegato, e i pareri concordi delle articolazioni di vertice.

Il ricorrente deduce violazione dell’art. 238, comma 1, d.P.R. n. 90/2010 e dei principi di buon andamento e imparzialità, prospettando eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità e contraddittorietà, oltre alla natura disciplinare di fatto del secondo trasferimento, in contrasto con la tassatività delle sanzioni di cui all’art. 1353 d.lgs. n. 66/2010. Il Ministero della Difesa si costituisce chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento consolidato secondo cui i trasferimenti d’autorità sono ordini rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume rilevanza di mero fatto. Essi non necessitano di particolare motivazione né di garanzie di partecipazione preventiva, come previsto dall’art. 1349 d.lgs. n. 66/2010, che li sottrae alla legge generale sul procedimento amministrativo. Le esigenze di servizio rientrano nell’ampia potestà auto-organizzativa dell’amministrazione e sono sindacabili solo se il militare deduce elementi che smentiscano in toto le esigenze affermate, facendo emergere l’abnormità dell’atto.

Il ricorso presenta anzitutto criticità di ammissibilità: non emerge la prospettazione di una lesione concreta e attuale, né l’utilità effettiva derivante dall’eventuale annullamento. Il gravame inoltre non si confronta con il contesto fattuale e normativo, dilungandosi sulla qualificazione della carica del Capo Missione e offrendo una lettura soggettiva dei fatti.

Nel merito, il Ministero ha fatto buon governo della disciplina. Il provvedimento richiama la proposta avanzata a maggio 2024 a seguito della nota con cui è stato comunicato il venir meno del rapporto fiduciario con i militari preposti alla protezione del Capo Missione. I comportamenti contestati hanno inciso sul rapporto di fiducia e hanno comportato il rientro anticipato dalla missione, ai sensi dell’art. 3, lett. i), della Pubblicazione C-9.

Quanto alla qualificazione del Capo Missione, la censura è irrilevante e infondata: nella carriera diplomatica si distingue il grado dalla funzione, e la qualificazione operata risulta corretta. La doglianza sul consumo del potere di trasferimento è destituita di fondamento, essendo quello impugnato l’unico provvedimento di trasferimento di autorità.

Il provvedimento non ha finalità sanzionatoria, essendo sorretto da esigenze organizzative volte a elidere una situazione di incompatibilità ambientale, a tutela del funzionamento del reparto e del prestigio dell’Istituzione. La costante giurisprudenza esclude il carattere punitivo dei trasferimenti disposti per incompatibilità ambientale, a prescindere da un giudizio di rimproverabilità della condotta. Nell’individuare la nuova sede l’amministrazione ha contemperato le esigenze di servizio con le necessità personali del militare, reimpiegandolo nella sede più prossima al Reggimento, con un posto vacante, nel rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e del minimo mezzo. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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