Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse dichiarato in corso di giudizio (TAR Puglia n. 668 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, resa in corso di giudizio, determina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. Il principio dispositivo che caratterizza il processo amministrativo impone al giudice di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e di definire il giudizio con una pronuncia di rito, senza entrare nel merito delle censure proposte. La definizione in rito della controversia e la posizione espressa dalle parti in ordine all’esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una diffida alla rimozione delle difformità edilizie, emessa dal dirigente dell’area urbanistica del Comune di Trani, con la quale veniva intimato al destinatario di provvedere alla eliminazione di talune opere ritenute non autorizzate, nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell’atto. Avverso tale diffida, nonché avverso i verbali di sopralluogo e il sollecito della Polizia Municipale richiamati nel provvedimento, il destinatario ha proposto ricorso al TAR Puglia, chiedendo anche il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all’attività posta in essere dall’amministrazione comunale. Il Comune di Trani si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. L’istanza cautelare avanzata dal ricorrente è stata respinta sia in sede di decreto presidenziale sia in sede di ordinanza collegiale. In data 25 marzo 2026, la parte ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, nel processo amministrativo, opera il principio dispositivo, in virtù del quale la parte ricorrente conserva il potere di determinare l’assetto del giudizio, anche manifestando la propria sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione dello stesso. Tale manifestazione, quando espressa in modo chiaro e univoco, come nel caso di specie, non può essere ignorata dal giudice, che è chiamato a prenderne atto. La dichiarazione di carenza di interesse, resa dalla parte ricorrente in corso di causa, integra una causa di sopravvenuta improcedibilità del ricorso, espressamente contemplata dall’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., il quale prevede che il giudice dichiari improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione.

La norma codicistica, nel richiamare l’istituto della improcedibilità, dà rilievo al venir meno dell’interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della controversia. La sopravvenuta carenza di interesse può derivare da diverse circostanze, tra cui, come nel caso di specie, la volontà della stessa parte ricorrente di non coltivare più la propria impugnazione. In tale evenienza, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza poter esaminare nel merito le censure proposte, in quanto queste sono divenute prive di oggetto concreto per la parte che le aveva formulate. La pronuncia di rito assume, pertanto, carattere definitivo, assorbendo ogni altra questione, ivi compresa l’eventuale domanda risarcitoria, che resta assorbita dalla definizione in rito della controversia.

Quanto al regime delle spese di lite, il Collegio ha ritenuto di disporne l’integrale compensazione, valorizzando la circostanza che la controversia si è definita in rito per una causa sopravvenuta e non imputabile alle parti, nonché la posizione dalle stesse espressa, che non ha evidenziato profili di soccombenza sostanziale. Tale conclusione risulta coerente con i principi generali in materia di spese processuali, i quali attribuiscono al giudice il potere di compensarle, in presenza di giusti motivi, tra i quali rientra anche la peculiarità dell’esito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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