Annullamento in autotutela e spese: soccombenza virtuale e vizio procedurale nella SUP (TAR Trentino-Alto Adige n. 107 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela, intervenuto nel corso del giudizio, degli atti impugnati determina la cessazione della materia del contendere, restando esclusa una pronuncia di merito sull’originario ricorso. Il giudice amministrativo, tuttavia, deve verificare la fondatezza delle doglianze ai fini della regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Ove emerga che il ricorso sarebbe stato accolto, le amministrazioni resistenti sono tenute al rimborso delle spese in favore del ricorrente. Nel caso di specie il ricorso risulta fondato per la violazione dell’art. 53 del LG n. 9/2018 e dell’art. 54, comma 2, del LG n. 9/2018: il progetto di variante al piano urbanistico è stato approvato dalla Giunta comunale senza una nuova valutazione della commissione competente sui documenti integrativi prodotti dopo il parere, con conseguente invalidità dell’intero procedimento.
Il Fatto
Una società ricorrente impugnava davanti al TAR Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, la delibera della Giunta provinciale e gli atti comunali con cui era stata approvata la variante al piano urbanistico comunale relativa alla modifica di un impianto di risalita, unitamente ad alcuni pareri tecnici presupposti. La società censurava, tra l’altro, il mancato espletamento della valutazione ambientale strategica e plurimi vizi procedimentali.
Nel corso del giudizio la Giunta comunale, con propria delibera, annullava in autotutela l’atto presupposto, e analogamente provvedevano il Consiglio comunale e la Giunta provinciale, riconoscendo espressamente il rischio processuale connesso ai vizi dedotti. La ricorrente chiedeva quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese, opponendosi alla compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente che gli atti di ritiro sopravvenuti, ritualmente depositati e ammissibili ai sensi dell’art. 54 VwPO, hanno fatto venir meno l’oggetto del contendere. La cessazione della materia del contendere è dunque dichiarata, senza pronuncia di merito sull’originario ricorso.
Il punto centrale attiene alla regolazione delle spese. Il giudice applica il principio della soccombenza virtuale, verificando se il ricorso, in assenza dell’autotutela, sarebbe stato accolto. L’esame dei motivi conduce a esito positivo.
La motivazione si sofferma sui vizi del procedimento di valutazione ambientale strategica. Il percorso imposto dall’art. 53 del LG n. 9/2018 non è stato rispettato: i documenti tecnici posti a base della variante non erano completi al momento dell’esame della commissione comunale e della delibera di approvazione del progetto da parte della Giunta.
Dai pareri emergeva l’assenza dello studio acustico e del programma di attuazione, l’incompletezza della valutazione del rischio e del rapporto ambientale, non adeguato alla direttiva 2001/42/CE. Le integrazioni documentali intervenute dopo il parere della commissione non furono mai sottoposte a una nuova valutazione dell’organo collegiale, essendo il progetto approvato senza ulteriore esame.
Il Collegio richiama la propria sentenza n. 69/2022, confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 11761/2022, secondo cui il mancato esame della documentazione integrativa da parte dell’organo collegiale integra un vizio procedimentale sostanziale. Ne consegue la violazione degli artt. 53 e 54, comma 2, del LG n. 9/2018, avendo la Giunta comunale approvato il progetto senza la prescritta previa audizione della commissione sui documenti completi.
Le amministrazioni intimate sono pertanto condannate in solido al rimborso delle spese in favore della ricorrente, quantificate in euro 3.000,00 oltre accessori, con compensazione rispetto all’agenzia provinciale non costituita.
Nota della Redazione
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