Risarcimento per perdita di chance da gara illegittima non provata (C.G.A.R.S. n. 596 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di domanda risarcitoria da illegittima aggiudicazione di appalto pubblico, il danno non può dirsi provato sulla base della sola sentenza che abbia annullato gli atti di gara, quando tale pronuncia abbia riguardato esclusivamente l’esclusione di altri concorrenti e non abbia affatto accertato che il ricorrente sarebbe risultato aggiudicatario all’esito del rinnovo delle operazioni. Spetta al ricorrente fornire almeno un principio di prova del nesso causale tra l’illegittimità riscontrata e il pregiudizio lamentato. In difetto, la domanda di risarcimento, per danno emergente e lucro cessante, deve essere respinta.

Il Fatto

Una società aveva partecipato a una gara indetta da un Comune per l’affidamento di lavori pubblici, risultando non aggiudicataria. L’aggiudicazione era stata annullata con una sentenza di questo Consiglio, che aveva accolto l’impugnazione proposta dalla stessa società avverso l’ammissione di alcuni concorrenti.

Nelle more del giudizio il Comune aveva dato esecuzione al contratto, rendendo impossibile il rinnovo della gara. La società ha quindi chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante. Il TAR Sicilia, con sentenza n. 2304/2023, aveva respinto la domanda per difetto di prova dell’an debeatur. La società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. ha respinto il gravame. Il Collegio, richiamando la logica della decisione dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2015, ha esaminato direttamente le deduzioni del ricorso introduttivo, che perimetra il giudizio di appello ex art. 104 c.p.a., senza soffermarsi sui vizi di motivazione della sentenza impugnata.

Nel merito, il ragionamento si concentra sull’onere probatorio. La società era sì risultata vittoriosa nel giudizio concluso con la sentenza n. 266 del 2007, ma quel giudizio verteva unicamente sull’esclusione di alcune costituende a.t.i., per non aver indicato l’importo dei lavori spettanti alle singole imprese raggruppate.

Il Collegio rileva che tale giudizio non riguardava affatto l’impresa risultata aggiudicataria, né tra le a.t.i. escluse compariva quella classificatasi al secondo posto. Da qui la conseguenza decisiva: dalla sentenza richiamata non emerge in alcun punto che la società, all’esito del rinnovo delle operazioni di gara, avrebbe ottenuto l’aggiudicazione.

La società non ha fornito alcun principio di prova in tal senso. Manca quindi il collegamento causale tra l’illegittimità riscontrata e il pregiudizio lamentato, e la domanda risarcitoria è infondata. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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