L’accesso difensivo non richiede la valutazione della fondatezza della pretesa sostanziale (TAR Sardegna n. 944 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso per l’accesso difensivo ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., la valutazione circa la ricorrenza dell’esigenza difensiva e la pertinenza dei documenti richiesti deve essere effettuata in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento in ordine alla fondatezza della pretesa sostanziale sottostante. L’indagine demandata all’amministrazione e, successivamente, al giudice si limita alla verifica dell’astratta inerenza del documento alla posizione soggettiva dell’istante e agli scopi che questi intende perseguire tramite l’accesso, senza che il giudice dell’accesso possa trasformarsi in giudice della pretesa principale azionata o da azionare.

Il Fatto

Un dipendente partecipava alla procedura di mobilità volontaria indetta da un comune per la copertura di un posto di istruttore direttivo, pubblicata il 02.12.2025. Con istanza del 26 marzo 2026, il partecipante chiedeva l’accesso alla documentazione relativa alla procedura, necessaria per sostenere le proprie difese nel giudizio proposto avverso gli atti della stessa. Il comune, costituitosi in giudizio, ostendeva solo parte degli atti richiesti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo ha accolto l’istanza di accesso, richiamando il consolidato principio secondo cui, nell’accesso difensivo, la verifica demandata all’amministrazione e al giudice riguarda esclusivamente l’astratta inerenza del documento alla posizione soggettiva dell’istante e alle finalità difensive perseguite. Tale valutazione deve essere compiuta in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale, poiché il giudice dell’accesso non è e non deve essere il giudice della pretesa principale (richiamando Cons. Stato, sez. III, 24 marzo 2026, n. 2555).

Nel caso di specie, l’interesse all’ostensione non poteva essere messo in dubbio, attesa la proposizione del ricorso avverso gli atti della procedura e lo stesso comportamento del comune che aveva già osteso alcuni documenti. In sede di camera di consiglio, il ricorrente aveva dichiarato a verbale, senza essere smentito, che non erano stati ancora depositati i documenti relativi ai criteri, parametri e griglie di valutazione e all’indicazione analitica dei punteggi attribuiti ai titoli.

Il Collegio ha pertanto ordinato al comune di rilasciare, ove esistenti, i documenti relativi a tali punti entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza, con assunzione di responsabilità per l’eventuale dichiarazione di inesistenza. L’istanza cautelare, su richiesta delle parti, è stata riunita al merito, fissato all’udienza pubblica del 13 ottobre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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