Concorsi pubblici: improcedibilità per intervenuta adozione di nuova graduatoria non meramente confermativa (TAR Lazio n. 8806 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei pubblici concorsi, la successiva adozione di una nuova graduatoria definitiva, adottata all’esito del riesame delle istanze di riconoscimento dei titoli di preferenza e di riserva e della deliberazione sulle posizioni accantonate, non costituisce atto meramente confermativo della precedente, ma atto autonomamente lesivo che determina il venir meno dell’interesse all’impugnazione della graduatoria originaria, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007 e della clausola del bando che le attribuisce “valore di notifica a tutti gli effetti di legge”, segna il termine di decadenza per l’impugnazione, senza che rilevi l’eventuale conoscenza ritardata del singolo candidato, gravato dall’onere di consultare i siti indicati.
Il Fatto
Una candidata ha impugnato la graduatoria di merito e l’elenco dei vincitori della selezione pubblica dell’Agenzia delle Entrate per la Regione Lazio, pubblicati il 13 maggio 2024, deducendo il mancato riconoscimento del titolo di preferenza per figli a carico e l’erroneità di quattro quesiti della prova scritta, che le avrebbero impedito di collocarsi utilmente tra i vincitori.
Con successivi motivi aggiunti ha altresì impugnato la nuova graduatoria adottata il 9 agosto 2024, asserendo di averne avuto conoscenza soltanto nell’aprile 2025. L’Amministrazione ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo e la tardività dei motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che il secondo atto per motivi aggiunti, notificato dopo l’assegnazione della causa in decisione, non può formare oggetto della presente pronuncia e ne va disposta l’iscrizione al ruolo come causa autonoma.
Nel merito, il Collegio ha affermato che la graduatoria impugnata con il ricorso introduttivo è stata soppiantata da una successiva graduatoria definitiva, adottata il 9 agosto 2024 previa valutazione e decisione delle istanze di riesame e con lo scioglimento della riserva relativa alle posizioni accantonate. Tale atto, non essendo meramente confermativo del precedente, ha determinato il venir meno dell’utilità di un eventuale annullamento della graduatoria iniziale, con conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto ai motivi aggiunti notificati nell’aprile 2025, il TAR ne ha dichiarato l’irricevibilità per tardività. La pubblicazione della nuova graduatoria, effettuata il 9 agosto 2024 sul sito dell’Agenzia ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 244/2007 e in forza della clausola del bando che le attribuisce valore di notifica, imponeva alla candidata un onere di consultazione dei siti indicati, non essendo prevista alcuna notifica individuale delle modifiche di posizione in graduatoria. Gli atti pubblicati, ivi compreso il provvedimento di rettifica, erano inequivocabilmente idonei a evidenziare la novità sostanziale del contenuto e la conseguente autonoma lesività della nuova graduatoria.
La tardività non atteneva alla questione del momento di sorte dell’interesse all’impugnazione, già affrontata dalla Sezione con riguardo alla rettifica del bando che aveva ampliato le possibilità di scorrimento, ma alla mancata tempestiva impugnazione dell’atto. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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