Trasferimento d’azienda in amministrazione straordinaria: omessa pronuncia sulla derogabilità dell’art. 2112 c.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20370 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento d’azienda, la questione della derogabilità dell’art. 2112 cod. civ. per effetto di accordo sindacale ex art. 47, legge n. 428/1990, nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività, costituisce il thema decidendum e non può essere considerata coperta dal giudicato interno sul presupposto che i lavoratori abbiano contestato solo la deroga in concreto. Il giudice di merito che, ritenendo la questione preclusa, non esamini la conformità della disciplina nazionale ai vincoli comunitari, incorre in omessa pronuncia e la sentenza deve essere cassata, poiché iura novit curia impone di ricercare le norme applicabili alla fattispecie concreta anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Il Fatto

I ricorrenti, dirigenti medici di un ospedale riconducibile a un ente ecclesiastico ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria, agivano in giudizio per far accertare che il loro rapporto di lavoro si era trasferito, ex art. 2112 cod. civ., in capo alla fondazione cessionaria dell’azienda ospedaliera. Chiedevano la reintegrazione o riammissione nel posto di lavoro con il medesimo inquadramento e le stesse mansioni, oltre al pagamento delle retribuzioni non percepite.

La cessione era stata preceduta da un accordo sindacale ex art. 47, legge n. 428/1990, al quale erano stati allegati gli elenchi del personale trasferito: elenchi che non includevano i ricorrenti, senza che l’accordo indicasse alcun criterio di esclusione. Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’Appello confermava il rigetto. I medici proponevano ricorso per cassazione con sette motivi; un litisconsorte proponeva ricorso successivo adesivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che sulle questioni oggetto della causa sono di recente intervenute le pronunce di questa Corte n. 1979/2024 e n. 12297/2024. Nel caso di specie, però, assume carattere preliminare l’esame del quarto motivo, che è fondato.

La sentenza impugnata aveva assunto come rinuncia alla domanda un’affermazione difensiva formulata in astratto — la possibilità di deroga all’art. 2112 cod. civ. in virtù dell’art. 47, legge n. 428/1990 — senza considerare che le conclusioni originarie dei lavoratori chiedevano l’accertamento del trasferimento del rapporto ai sensi della medesima norma. Il giudicato, esplicito o implicito, sul dedotto e deducibile non si forma su singoli punti della motivazione, ma sulla complessiva portata del giudicato; e la sua interpretazione va effettuata alla stregua del dispositivo e della motivazione che lo sorregge (Cass. n. 6758/2024, n. 8645/2020).

Il thema decidendum era proprio la derogabilità, in forza di accordo sindacale, della disciplina di tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, anche quanto alla continuità dei rapporti, e in quali ipotesi tale deroga fosse consentita, tenuto conto delle modifiche legislative intervenute per dare attuazione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea dell’11 giugno 2009, causa C-561/07.

Su tale questione centrale la Corte d’Appello ha finito per non pronunciarsi, sull’erroneo presupposto che i ricorrenti non avessero contestato la derogabilità in astratto delle norme, rimettendo di fatto alla parte un inammissibile potere di scelta della disciplina applicabile. Né è ravvisabile un ampliamento o mutamento della domanda: è principio consolidato che il vizio di ultra o extra petizione ex art. 112 cod. proc. civ. ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti della domanda, ma resta sempre salva la possibilità di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, in correlazione con il principio iura novit curia di cui all’art. 113, primo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 25140/2010, Cass. n. 8645/2018).

L’aver ritenuto coperta dal giudicato interno la questione della derogabilità dell’art. 2112 cod. civ., senza verificarne i presupposti di legge anche alla luce dei vincoli comunitari, determina, con rilievo assorbente, la nullità della sentenza impugnata, che va cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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