Omesso versamento IVA e crisi di liquidità non imputabile al contribuente (Cass. pen. Sez. III n. 21129 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, il mancato incasso dei crediti per inadempimento dei clienti e la conseguente crisi di liquidità non escludono il dolo generico, perché l’obbligo di versamento prescinde dall’effettiva riscossione delle somme e l’inadempimento del debitore rientra nell’ordinario rischio di impresa. La crisi di liquidità assume rilievo esimente solo se discende da cause indipendenti dalla volontà del contribuente e a lui non imputabili. La percentuale di fatturato rimasto insoluto, anche pari al cento per cento, non integra un criterio automatico di esclusione della punibilità: il giudice di merito deve compiere una valutazione globale della situazione, accertando se l’omissione sia stata scelta consapevole o effetto di impossibilità assoluta e non altrimenti superabile.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia, in riforma della decisione del Tribunale, ha concesso alla ricorrente la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di lavoro di pubblica utilità presso un Comune per la durata di due mesi, da completarsi entro un anno dal passaggio in giudicato, confermando nel resto la condanna per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000. Alla ricorrente, quale rappresentante legale della società, era contestato di non avere versato, per l’annualità 2018, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un importo complessivo di alcune centinaia di migliaia di euro.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi. Con il primo ha invocato la forza maggiore ex art. 45 cod. pen., sostenendo che l’omesso versamento era stato causato dal mancato incasso dell’intero fatturato nei confronti dell’unico cliente della società. Con il secondo ha dedotto il travisamento della prova in ordine alla testimonianza del legale del cliente e alla visura camerale.

La Motivazione della Corte

La Sezione III ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il Collegio ha richiamato l’orientamento maggioritario secondo cui l’omesso versamento dipeso dal mancato incasso per inadempimento dei clienti non esclude il dolo generico richiesto dall’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, poiché l’obbligo di versamento prescinde dall’effettiva riscossione e l’inadempimento del debitore è riconducibile all’ordinario rischio di impresa. Ha richiamato sul punto Sez. III n. 33430 del 2023 e, quanto alla necessità di iniziative alternative, Sez. III n. 27202 del 2022, Sez. III n. 6506 del 2019, Sez. III n. 2614 del 2014 e Sez. III n. 27644 del 2025.

La Corte ha poi esaminato il percorso argomentativo dei giudici di merito, saldatisi in unico corpo motivazionale in ipotesi di doppia conforme. Da esso emergeva che non era stata fornita prova oggettiva dei mancati pagamenti, non essendo stata prodotta la contabilità della società né la corrispondenza volta ad asseverare l’interlocuzione con il cliente in ordine ai profili di debenza. Erano rimasti indimostrati la consistenza commerciale e la situazione di bilancio, così come i rimedi attivati per superare la crisi di liquidità. Tale lacuna risultava aggravata dal fatto che parte delle fatture insolute riguardava la cessione di prodotto finito e materiale di imbottigliamento, il cui valore prescindeva dalla disponibilità del capannone.

Quanto al secondo motivo, il ricorso non ha individuato vizi logici o travisamenti, limitandosi a richiamare la testimonianza del legale del cliente. Nulla è stato allegato sulla sorte dei beni venduti, su eventuali azioni esecutive promosse per il recupero dei crediti o sulla risoluzione dei contratti, così da portare in detrazione l’IVA indicata nelle fatture insolute ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 633/1972. Dal verbale emergeva soltanto che il cliente riferiva di gravi problemi nel pagamento dei debiti e che, perduto il capannone, la società era ferma; ma il cliente, alla data della deposizione, era ancora esistente, il che escludeva che la mancata riscossione coattiva dipendesse da un fallimento.

La Corte ha riconosciuto che la giurisprudenza più recente, anche a seguito dell’introduzione del comma 3-bis nell’art. 13 d.lgs. n. 74/2000 ad opera del d.lgs. n. 87/2024, ha riservato maggiore attenzione alla mancata riscossione dell’IVA quale fattore esimente, richiamando Sez. III n. 30532 del 2024 e il minoritario orientamento di Sez. III n. 15176 del 2024, Sez. III n. 29873 del 2017, Sez. III n. 31352 del 2021 e Sez. III n. 19651 del 2022. Ha però precisato che, anche in tale nuovo corso, la crisi di liquidità assurge a causa di non punibilità solo se discende da cause indipendenti dalla volontà del contribuente e a lui non imputabili. Le sentenze invocate dalla ricorrente non introducono un principio meccanicamente applicabile in base alla mera percentuale di fatturato non incassato, ma ribadiscono la necessità di una valutazione globale della specifica situazione. Tale valutazione era stata svolta dai giudici di merito con motivazione logica e coerente. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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