Inottemperanza alla Carta docente: sussiste l’obbligo di attivazione, accertato nel giudicato, insindacabile in sede di ottemperanza (TAR Lazio n. 14490 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, pronunciata in un giudizio di natura risarcitoria, è idonea a costituire titolo esecutivo nei confronti dell’amministrazione, la quale è tenuta a ottemperarvi senza poter rimettere in discussione i presupposti fattuali e giuridici del diritto riconosciuto. In sede di giudizio di ottemperanza, l’inerzia dell’amministrazione, protrattasi oltre il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, integra l’inadempimento e legittima il giudice amministrativo a ordinare l’esecuzione, assegnando un termine e nominando, fin da subito, un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Velletri, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione del beneficio per l’importo di 500,00 euro. L’amministrazione, rimasta inerte, non aveva dato esecuzione al giudicato, determinando la ricorrente a proporre ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la regolarità del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e la sua notificazione all’amministrazione, nonché il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’adempimento spontaneo. Accertata l’inerzia, ha rilevato che il Ministero non aveva fornito chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione, sicché la pretesa attorea, alla luce dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore, doveva trovare accoglimento.
Il Tribunale ha quindi ribadito che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza, essendo l’amministrazione vincolata al giudicato. Ha pertanto ordinato l’esecuzione nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, nominando fin da ora, per il caso di infruttuoso decorso, il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Collegio ha escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, riservando ogni valutazione a un’eventuale successiva fase in caso di perdurante inottemperanza. Ha, infine, disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, considerata la situazione di criticità dovuta all’inerzia sistemica dell’amministrazione in materia di bonus docente.
Le spese di lite, liquidate in 800,00 euro secondo i parametri delle procedure esecutive, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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