Elusione del giudicato ARERA sui costi di dispacciamento delle reti interne (TAR Lombardia n. 3892 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che riacquista il potere di valutazione a seguito dell’annullamento giurisdizionale è tenuta a esercitarlo nel rispetto del giudicato sostanziale, senza adottare nuove statuizioni dirette a frustrare le pretese della parte vittoriosa. Il giudicato conformativo vincola l’Autorità a trarre dalle accertate peculiarità dei sistemi di distribuzione chiusi le debite conseguenze in punto di riparto dei costi del servizio di dispacciamento. È nulla per elusione del giudicato la deliberazione che, pur riconoscendo la non equiparabilità degli utenti delle reti interne di utenza a quelli della rete pubblica, confermi nei loro confronti la medesima imputazione dei corrispettivi di dispacciamento. La domanda di nullità per elusione, proposta nel giudizio di cognizione insieme all’azione di annullamento, può essere decisa con il rito speciale, poiché la trattazione in pubblica udienza non costituisce causa di nullità della decisione.
Il Fatto
Le società ricorrenti, gestori e utenti di reti interne di utenza, hanno impugnato la deliberazione con cui l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha concluso il procedimento di ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di dispacciamento. Con quel provvedimento l’Autorità ha confermato la formulazione originaria dell’art. 22 del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, che applica agli utenti la regolazione vigente per gli utenti della rete con obbligo di connessione di terzi.
Il gravame è affidato a due motivi: l’elusione del giudicato formatosi sulle sentenze amministrative e la violazione del principio di cost reflectivity, con conseguente disparità di trattamento. L’istanza cautelare è stata respinta per assenza del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto circoscritto l’oggetto del giudizio, ricostruendo la disciplina del servizio di dispacciamento, erogato dal gestore della rete di trasmissione nazionale quale concessionario ex lege. I costi sono coperti tramite corrispettivi pagati dalla generalità degli utenti. La controversia verte sull’imputazione di tali costi agli utenti collocati in una rete interna di utenza.
Sotto il profilo processuale, il Collegio ha escluso che la compresenza della domanda di nullità e di quella di annullamento comporti l’inammissibilità del gravame: le due azioni, proposte davanti allo stesso giudice competente, possono essere decise con il rito speciale, poiché ai sensi dell’art. 87, comma 4, c.p.a. la trattazione in pubblica udienza non vizia la decisione. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 2/2013, il Collegio ha ricordato che il giudice dell’ottemperanza è il giudice naturale dell’esecuzione e della nullità dell’atto.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito i limiti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., sottolineando che l’annullamento produce effetti caducatori, ripristinatori e conformativi. Il giudice amministrativo aveva già accertato che gli oneri di dispacciamento devono essere parametrati al volume di energia scambiata con la rete pubblica, che il gestore sopporta costi limitati rispetto agli utenti dei sistemi chiusi e che la compartecipazione va determinata in termini proporzionali ed adeguati all’effettivo utilizzo.
L’Autorità, pur riconoscendo che tali utenti non sono equiparabili a quelli della rete pubblica, non ha tratto da questa constatazione le debite conseguenze. Ha confermato l’equiparazione quanto ai corrispettivi, compresa la componente di uplift, pur prelevando gli utenti dei sistemi chiusi quantità di energia obiettivamente minori. Mediante un diverso percorso motivazionale l’Autorità è così giunta al medesimo esito già censurato, violando i principi di collaborazione e buona fede. Da ciò la nullità della deliberazione per elusione del giudicato.
L’accoglimento del primo motivo ha reso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il secondo. Il Collegio ha disposto la decorrenza degli effetti della sentenza dalla data del provvedimento di ottemperanza, da adottarsi entro novanta giorni, e ha condannato le resistenti alle spese.
Nota della Redazione
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