Gare balneari: valide anche senza previsione dell’indennizzo per il concessionario uscente (TAR Liguria n. 262 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando di gara per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima che non preveda l’indennizzo in favore del concessionario uscente non è di per sé illegittima né lesiva, poiché non inibisce la partecipazione alla selezione e non esonera gli altri offerenti dal pagamento dell’indennizzo, che rimane dovuto ex lege ove correttamente dimostrato nell’an e nel quantum. La mancata indicazione dell’indennizzo nella lex specialis non preclude il suo riconoscimento in una fase successiva, quando la relativa prova sia stata validamente fornita. In assenza dei decreti attuativi della legge n. 118/2022, il parametro di riferimento per la valutazione degli investimenti ammessi a indennizzo è il parere del Consiglio di Stato n. 750/2025, che limita la stima ai soli investimenti non ammortizzati su strutture stabili e inamovibili, con stretta attinenza al servizio di gestione dello stabilimento balneare. La censura avverso gli atti che ritengono errata la perizia di stima è inammissibile se non preceduta dall’impugnazione delle note comunali che hanno precisato i criteri di determinazione dell’indennizzo.
Il Fatto
Il Comune di Laigueglia, in esecuzione di una sentenza del TAR, ha indetto la gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo scadute da anni. Con due note, non impugnate, l’amministrazione ha precisato i criteri per la determinazione dell’indennizzo spettante ai concessionari uscenti ai sensi dell’art. 4 della legge n. 118/2022. Il perito designato ha poi predisposto la stima per conto della società ricorrente, ma il Comune ne ha rilevato l’errore, poiché risultavano computati beni già ammortizzati o privi dei requisiti di inamovibilità e stretta attinenza con il servizio di gestione dello stabilimento.
Con una prima determinazione il Comune ha stabilito di non recepire la perizia e, con una successiva, ha indetto la gara senza prevedere l’indennizzo. La società concessionaria uscente ha impugnato gli atti, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili, e ha chiesto la sospensione cautelare della procedura. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato le censure nella prospettiva propria della fase cautelare, ritenendole inammissibili per difetto di interesse attuale e, comunque, prima facie infondate. Quanto all’espunzione dell’indennizzo dal bando, il Collegio ha osservato che la clausola non inibisce la partecipazione alla selezione e non preclude la presentazione di un’offerta competitiva, né avvantaggia gli altri offerenti, i quali restano comunque tenuti a versare l’indennizzo ex lege qualora questo sia correttamente dimostrato. Il Comune, inoltre, non ha escluso in astratto la spettanza dell’indennizzo, ma ha solo preso atto che la perizia non ne consentiva il riconoscimento diretto in sede di gara.
Sulla mancata indicazione dell’indennizzo nel bando, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui tale omissione non determina l’illegittimità della lex specialis, ferma restando la possibilità di riconoscere l’indennizzo in una fase successiva, se debitamente dimostrato. Ha poi dichiarato inammissibile la censura avverso gli atti di ritocco della perizia, per mancata impugnazione delle note comunali recanti i criteri di determinazione, rilevando comunque l’infondatezza della doglianza: in mancanza dei decreti attuativi, correttamente il Comune ha assunto quale parametro il parere del Consiglio di Stato n. 750/2025, che ammette la valutazione dei soli investimenti non ammortizzati su strutture inamovibili, mentre lo schema di bando tipo invocato dalla ricorrente ha natura meramente preparatoria.
Quanto alle restanti censure relative alla lex specialis, il Collegio le ha reputate inammissibili per difetto di portata escludente e comunque infondate: la documentazione posta a disposizione sul portale comunale consente di valutare l’esatta consistenza delle opere; il punteggio premiale per la demolizione di opere di difficile rimozione non contrasta con l’art. 49 cod. nav., richiedendo il nulla osta dell’Agenzia del Demanio; la preferenza per opere di facile rimozione è funzionale alla riqualificazione del litorale, come consentito dall’art. 4, commi 6.b e 6.c, della legge n. 118/2022. Legittime sono state ritenute anche le previsioni relative alla relazione illustrativa degli investimenti, al punteggio per la rinuncia a porzioni di area da destinare a spiaggia libera e ai contributi volontari per servizi alla collettività, tutti coerenti con il quadro normativo di riferimento.
In relazione al periculum in mora, il Tribunale ha escluso la sussistenza del danno grave e irreparabile: la mancata previsione dell’indennizzo in questa fase non determina una distorsione della gara, il diritto non è stato negato in astratto ma solo differito alla dimostrazione dell’an e del quantum, e il danno lamentato ha natura patrimoniale ed è ristorabile per equivalente. Nella comparazione degli interessi, il Collegio ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico a non gravare la procedura di indennizzi scorrettamente determinati, suscettibili di alterare la competizione. L’istanza cautelare è stata respinta, con condanna della ricorrente alle spese di fase.
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Nota della Redazione
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