Trasferimento rivendita tabacchi e legittimo affidamento sulla sede di esercizio (TAR Lombardia n. 2726 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il legittimo affidamento degli operatori di un servizio regolato impone che l’Amministrazione non revochi in dubbio, senza giustificazione, assetti di localizzazione delle rivendite di tabacchi consolidatisi nel tempo. Quando la sede di esercizio di una rivendita, dapprima provvisoria per causa di forza maggiore, sia divenuta stabile e definitiva per il decorso di quasi tre lustri e per il rilascio di reiterate autorizzazioni novennali, la domanda di trasferimento non può essere esaminata assumendo come presupposto la sede originaria. Ne discende che la relativa istanza va qualificata come trasferimento fuori zona, con applicazione dei limiti previsti dal d.m. n. 38/2013 e successive modifiche. La contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto ai propri precedenti provvedimenti configura eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Il Fatto
Il titolare di una rivendita ordinaria di tabacchi, sita in Voghera, segnalava nel 2007 l’inagibilità dei locali per il crollo di un edificio limitrofo. L’Agenzia autorizzava il trasferimento provvisorio in altro locale, alla via Garibaldi. Negli anni successivi l’Agenzia interveniva più volte sulla rivendita, rilasciando autorizzazioni novennali per la medesima sede, da ultimo con scadenza nel 2030.
Nel 2021 il nuovo titolare chiedeva il trasferimento della sede in un immobile di Piazza Duomo. I titolari di due rivendite limitrofe si opponevano, lamentando la violazione delle distanze minime. L’Agenzia rilasciava comunque l’autorizzazione, assumendo che la sede da trasferire fosse quella originaria di Piazza Duomo. I titolari delle rivendite concorrenti impugnavano il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione delle distanze e del legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la vicenda della rivendita e rileva un dato dirimente. La collocazione originaria era in Piazza Duomo, ma il trasferimento alla via Garibaldi, dapprima provvisorio, era stato poi confermato da tre successivi provvedimenti autorizzatori, tutti di durata novennale e tutti privi di qualunque riferimento a situazioni di eccezionalità, transitorietà o precarietà.
Per il Tribunale in claris non fit interpretatio. Il decorso del tempo, pari a quasi tre lustri, è incompatibile con l’asserita precarietà della situazione e conferma il carattere stabile della sede di via Garibaldi. La natura eccezionale e provvisoria dell’ubicazione è smentita dal rilascio di autorizzazioni apertamente collidenti con la tesi dell’Amministrazione.
La motivazione richiama la disciplina dei trasferimenti per cause di forza maggiore. L’art. 12 del d.m. n. 38/2013 consente il trasferimento provvisorio per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta e prorogabile oltre i dodici mesi solo in caso di calamità naturali formalmente dichiarate. Le stringenti condizioni e i rigorosi limiti temporali previsti dalla norma si pongono in stridente contrasto con quanto avvenuto nella specie.
Da qui la conclusione che la sede di via Garibaldi era divenuta fisiologica e ordinaria, di fatto e di diritto. Il Tribunale afferma che gli assetti di localizzazione delle rivendite e delle distanze tra esse non tollerano situazioni durature di incertezza o precarietà, poiché gli operatori devono poter confidare sulla certezza e sulla stabilità del quadro regolatorio.
Su tale base i ricorrenti avevano orientato le proprie scelte imprenditoriali, acquisendo le rivendite confidando sulla stabilità dell’assetto esistente. Il corretto presupposto di fatto e di diritto doveva dunque essere la localizzazione in via Garibaldi. La domanda andava qualificata come trasferimento fuori zona, con applicazione dei relativi limiti. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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