Trasformazione della gara in asta al ribasso per criterio tabellare (TAR Puglia n. 422 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione come criteri tabellari, ossia meritevoli di punteggi fissi e predefiniti, di elementi valutativi tipicamente discrezionali — quali la pregressa esperienza, le proposte di miglioramento e le qualità del gruppo di lavoro — determina l’illegittimità della lex specialis e degli atti di gara per violazione dell’art. 108, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, che impone alla stazione appaltante di valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta per assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo. Ne consegue l’annullamento dell’aggiudicazione allorché l’applicazione automatica dei punteggi prefissati abbia trasformato una procedura formalmente basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa in una mera gara al prezzo più basso.
Il Fatto
Una stazione appaltante sanitaria indiceva una procedura aperta per l’affidamento di servizi di consulenza fiscale e commerciale, suddivisa in tre lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica.
All’esito della valutazione, il secondo classificato risultava aggiudicatario con un punteggio complessivo di 86,39, mentre il ricorrente si collocava al secondo posto con 81,39 punti. Prima dell’aggiudicazione, il secondo classificato presentava istanza di annullamento in autotutela del bando, rimasta inevasa. La stessa stazione appaltante aveva commissionato un parere legale pro veritate che confermava le criticità sollevate, raccomandando l’annullamento della procedura, ma l’amministrazione aggiudicava comunque la gara in favore del controinteressato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con cui si deduceva la violazione dell’art. 108 d.lgs. n. 36/2023 e l’eccesso di potere per illogicità manifesta nella gestione della procedura. Il disciplinare, pur prevedendo formalmente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aveva di fatto neutralizzato ogni confronto qualitativo tra i concorrenti.
In particolare, l’art. 18.1 del Disciplinare qualificava come tabellari criteri di valutazione tipicamente discrezionali, quali la pregressa esperienza specifica, le proposte di miglioramento e innovazione dei servizi e le qualità dei componenti del gruppo di lavoro. Tale qualificazione comportava l’attribuzione di punteggi fissi e predeterminati in ragione della mera offerta o mancata offerta di quanto richiesto, senza alcuna comparazione tra le proposte dei partecipanti.||DSML||
Dai verbali di gara e dallo stesso parere legale commissionato dall’amministrazione emergeva che la commissione aveva abdicato al proprio ruolo valutativo, attribuendo in modo automatico il punteggio massimo alla quasi totalità dei concorrenti per detti criteri. Il parere legale interno confermava l’errore, evidenziando che il disciplinare aveva erroneamente qualificato tutti i criteri di valutazione dell’offerta tecnica come criteri tabellari.
Il Collegio ha richiamato l’art. 108, comma 4, secondo periodo, d.lgs. n. 36/2023, secondo cui la stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nel caso di specie, il modus operandi dell’amministrazione aveva vanificato la ratio della norma, determinando un’evidente distorsione del meccanismo concorrenziale e la trasformazione illegittima della gara in una gara al ribasso, in contrasto con la natura intellettuale e fiduciaria delle prestazioni richieste.
Il Tribunale ha inoltre respinto la tesi difensiva dell’amministrazione circa la discrezionalità nell’applicazione del criterio dell’OEPV, rilevando che tale discrezionalità aveva comportato la minusvalutazione del profilo intellettuale dei servizi richiesti. Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha annullato tutti gli atti impugnati, disponendo la riedizione della gara secondo un criterio di aggiudicazione coerentemente applicato, e ha condannato l’amministrazione alla refusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.