L’acquisizione sanante ex art. 42-bis non può estendersi a porzioni di bene non occupate dall’opera pubblica (TAR Puglia n. 423 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 configura un provvedimento ablatorio sui generis che può incidere esclusivamente sulle porzioni del bene privato delle quali l’amministrazione risulti in concreto in possesso e delle quali sia certa la ricomprensione nella realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilità. L’istituto costituisce un’extrema ratio, non predicabile in senso estensivo, che non può determinare alcuna utilità potiore rispetto a quella conseguibile con un provvedimento di espropriazione formale ex ante. La carenza di una formale perimetrazione dell’area non può giammai giovare all’amministrazione. L’impugnazione del decreto di acquisizione, nella parte in cui si contesta l’ammontare dell’indennità, è devoluta al giudice ordinario ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. e dell’art. 53, comma 2, d.P.R. n. 327/2001.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’occupazione senza titolo di un terreno di proprietà dei ricorrenti, solo parzialmente ricompreso nella realizzazione del piano PEEP da parte del Comune. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 75 del 2025, che aveva dichiarato l’incompetenza del giudice amministrativo d’appello sulle domande di annullamento e risarcitorie, gli interessati riassumevano il giudizio dinanzi al TAR, impugnando la delibera consiliare di autorizzazione all’acquisizione sanante, il decreto di acquisizione ex art. 42-bis e gli atti istruttori connessi. I ricorrenti deducevano che il Comune aveva acquisito solo una porzione del fondo, contestando la mancata espropriazione dell’intera area.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità. La decisione muove dal riconoscimento della natura eccezionale dell’istituto dell’acquisizione sanante: esso è volto a elidere l’illiceità permanente dell’occupazione e a ricondurre a legalità la trasformazione del bene, ma richiede che l’area oggetto di sanatoria sia correttamente individuata e certamente ricompresa nell’opera di pubblica utilità.
Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2015, che ha giustificato l’introduzione dell’istituto quale superamento dell’espropriazione indiretta di origine pretoria, il Collegio ha escluso che l’amministrazione possa trarre vantaggio dalla carenza di una formale delimitazione dell’area. L’acquisizione può riguardare solo le porzioni effettivamente utilizzate per l’opus publicum, senza alcun effetto retroattivo e senza favor nella perimetrazione.
Nel caso di specie, la realizzazione del piano PEEP non aveva contemplato l’intero fondo dei ricorrenti, che era rimasto in parte nella loro disponibilità. La circostanza che il terreno fosse fruito da terzi avventori, essendo aperto e non recintato, è stata ritenuta inerente alla condizione materiale del bene e non sintomatica di un’occupazione pubblica. I proprietari non hanno dimostrato in modo conclusivo che l’intera area dovesse essere espropriata per la realizzazione del piano, mentre gli atti di delimitazione dell’ambito di occupazione risultavano risalenti e consolidati.
Il Collegio ha inoltre precisato che la scelta tra acquisizione e restituzione spetta all’amministrazione, non potendo il giudice della legittimità sostituire le proprie valutazioni tecnico-discrezionali. Quanto alla domanda risarcitoria, è stata esclusa la sussistenza di un danno residuale, in quanto l’indennizzo previsto dall’art. 42-bis ha natura omnicomprensiva e include anche l’indennità per l’occupazione temporanea. La contestazione dell’ammontare dell’indennità, peraltro, era già stata devoluta al giudice ordinario tramite l’opposizione alla stima proposta dinanzi alla Corte d’appello.
Nota della Redazione
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