Trasporto di linea, fermata non autorizzata e insindacabilità delle prove (Cass. civ. Sez. II n. 1804 del 25.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasporto di persone su linea interregionale, l’utilizzo di una fermata non compresa nell’autorizzazione ministeriale integra la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. c), cod. strada, non rilevando che il percorso ricalchi quello previsto come sicuro per i servizi urbani ed extraurbani. La colpa dell’impresa è esclusa solo se questa dimostri di non essere a conoscenza della modifica autorizzativa; essa è invece configurabile quando l’impresa abbia contestato la nuova disciplina delle fermate e non abbia al seguito la copia del provvedimento indicante il percorso aggiornato, come prescritto dall’art. 5, comma 2, lett. c), cod. strada. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o di eccezione. Le censure sulla valutazione delle prove, prospettate come violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sono inammissibili quando mirano a sindacare il prudente apprezzamento del giudice di merito.
Il Fatto
Una società titolare di autorizzazione per un servizio di linea interregionale da Chieti a Torino, obbligata in solido per il veicolo, ha utilizzato la fermata presso una stazione ferroviaria milanese per la salita e la discesa dei passeggeri. La fermata non era consentita dall’autorizzazione ministeriale.
Contestata la violazione, la società ha proposto opposizione davanti al Giudice di Pace di Milano, che l’ha rigettata. Il Tribunale di Milano ha confermato la decisione di primo grado. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, articolati su omessa pronuncia, errata interpretazione dell’autorizzazione e mancata ammissione delle prove. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere il Tribunale statuito sull’eccezione di nullità dell’ordinanza-ingiunzione opposta, oltre che sull’insussistenza del fatto. La Corte osserva che il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda o di eccezione, richiamando Cass. n. 28308/2017. Nel caso concreto il Tribunale ha esaminato i motivi veicolati in appello e ha inquadrato correttamente la condotta nella fattispecie dell’art. 7, comma 1, lett. c), cod. strada, poiché la violazione riguardava l’autorizzazione con l’indicazione delle fermate consentite, tra le quali non figurava quella utilizzata.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati parimenti rigettati. La società sosteneva che il percorso ricalcasse quello previsto come sicuro e che la fermata fosse quella autorizzata dalla Polizia Municipale, contestando altresì la sostituzione della fermata disposta dal Comune. La Corte rileva che il Tribunale ha accertato come, a seguito della trasformazione della linea, la fermata già indicata nella precedente autorizzazione non fosse più prevista nel successivo provvedimento autorizzatorio.
La Corte valorizza un dato decisivo sul piano della colpa: la società era consapevole della modifica, tanto da aver inviato al Ministero una lettera per esprimere il proprio dissenso sulla decisione del Comune. Inoltre, pur essendo stata trasformata la linea, la ricorrente non aveva al seguito la copia del provvedimento autorizzativo indicante il nuovo percorso, come prescritto dall’art. 5, comma 2, lett. c), cod. strada. Tali accertamenti impediscono di escludere la colpa.
Quanto al terzo motivo, la Corte distingue la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., configurabile solo quando il giudice decida in contraddizione con la norma ponendo a fondamento prove non introdotte dalle parti, dalla diversa doglianza sulla valutazione comparativa delle prove, che rientra nel potere discrezionale riconosciuto dall’art. 116 cod. proc. civ. La censura sull’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è ammissibile solo nei rigorosi limiti del sindacato sui vizi di motivazione, richiamando Cass. Sez. Un. n. 20867/2020. La doglianza, sotto lo schermo della violazione di legge, censura in realtà la valutazione delle prove, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità. Per queste ragioni il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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