Sanzioni amministrative e prescrizione quinquennale: unitarietà dell’illecito per posti letto non autorizzati (Cass. civ. Sez. 2 n. 15624 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima) In tema di sanzioni amministrative, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni è quinquennale, ai sensi dell’art. 28 della l. n. 689 del 1981, trattandosi di un sistema normativo organico e compiuto che non consente di applicare il termine, non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall’art. 2 della l. n. 241 del 1990. L’atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido produce effetti anche nei confronti degli altri, ai sensi dell’art. 1310 c.c., richiamato dall’art. 28 della l. n. 689/1981, senza che rilevi se il soggetto sia l’autore materiale della violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità. La violazione consistente nella dotazione di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è unica, ancorché la sanzione sia commisurata a ogni posto letto in più, e il relativo accertamento richiede la presentazione della SCIA in caso di accorpamento di strutture preesistenti che comporti una variazione della capacità ricettiva. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è limitato all’omesso esame di un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione, e non consente una revisione del ragionamento decisorio del giudice di merito, né una rivalutazione delle risultanze istruttorie. La memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi di ricorso per cassazione, già definiti con l’atto introduttivo del giudizio di legittimità.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’opposizione avverso la determinazione con cui era stato ingiunto a una società e al suo legale rappresentante, quali responsabile in solido e trasgressore, il pagamento di una somma per sanzione pecuniaria ed accessori. Il provvedimento sanzionatorio era stato emesso a seguito dell’accertamento, da parte della polizia locale, della violazione di cui all’art. 31, comma 9, l. Regione Lazio n. 13/2007, per avere la società ampliato la capacità recettiva del proprio hotel mediante l’accorpamento di una struttura limitrofa, senza la necessaria autorizzazione, con un incremento di posti letto.
Il Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizione e la decisione era stata confermata dal Tribunale, che aveva ridotto d’ufficio la sanzione al minimo edittale. Avverso la sentenza d’appello, la società e il trasgressore proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, lamentando vizi di motivazione, la violazione di norme regionali e l’erronea applicazione della disciplina sulla prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, con i quali i ricorrenti deducevano l’omesso esame di fatti decisivi e il travisamento degli atti, rilevandone profili di inammissibilità e, comunque, l’infondatezza. Con riferimento al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la Corte ha ricordato che l’omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e sia decisivo. Nel caso di specie, i ricorrenti non avevano indicato i fatti storici che il giudice di merito non avrebbe considerato, limitandosi a contrapporre una propria ricostruzione alternativa a quella accolta dal Tribunale.
La Corte ha escluso che possa procedersi, in sede di legittimità, a un riesame delle risultanze istruttorie o a una revisione del ragionamento decisorio, precisando che il controllo di logicità del giudizio di fatto non equivale a un nuovo giudizio di merito. Quanto all’asserita violazione di legge, i ricorrenti avevano richiamato l’art. 10 del Regolamento regionale n. 17/2008, ma tale norma riguarda le denominazioni delle strutture e non l’esercizio dell’attività ricettiva. La Corte ha invece ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che l’art. 26 della l. Regione Lazio n. 13/2007 subordina l’esercizio dell’attività alberghiera ad autorizzazione comunale e che l’art. 9 del Regolamento regionale n. 17/2008 condiziona l’attività alla presentazione della SCIA, necessaria per l’attivazione di nuove strutture o per le variazioni della capacità ricettiva di quelle esistenti.
La Corte ha quindi ritenuto corretta la qualificazione dell’illecito compiuta dal Tribunale, che aveva ravvisato un’unica violazione, consistente nella mancata presentazione della SCIA per l’attività alberghiera risultante dall’accorpamento, con sanzione commisurata al numero di posti letto non denunciati. La doglianza dei ricorrenti si risolveva in una mera contrapposizione al ragionamento del giudice di merito, preclusa in sede di legittimità, tanto più che i provvedimenti autorizzatori richiamati non erano stati specificamente riportati nel ricorso, in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il terzo motivo, con cui si deduceva l’omesso esame in ordine alla notifica e alla prescrizione, è stato parimenti ritenuto inammissibile e infondato. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva specificamente motivato sul punto, accertando che il provvedimento sanzionatorio era stato notificato a entrambi i coobbligati. L’eccezione di tardività sollevata nella memoria ex art. 378 c.p.c. integrava un inammissibile ampliamento del thema decidendum, poiché la memoria non può introdurre censure nuove.
Nel merito, la Corte ha affermato che, in tema di sanzioni amministrative, l’atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido produce effetti anche nei confronti degli altri, ai sensi dell’art. 1310 c.c., richiamato dall’art. 28 della l. n. 689/1981. Ha inoltre precisato che il termine di prescrizione è quinquennale e che non può applicarsi il termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della l. n. 241 del 1990, vista la natura organica del sistema delineato dalla l. n. 689/1981. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali e alla corresponsione del contributo unificato.
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