Notifica dei verbali al Sindaco e sanatoria della mancata notifica all’ente comunale (Cass. civ. Sez. 2 n. 1089 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative, la notificazione del verbale di contestazione deve essere effettuata distintamente al trasgressore e alla persona obbligata in solido, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/1981. La consegna di un doppio esemplare è superflua quando la contestazione ha come destinataria una sola persona fisica considerata nella duplice qualità di trasgressore e di legale rappresentante del soggetto giuridico obbligato in solido, nei casi previsti dall’art. 6 della legge n. 689/1981. Qualora sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente rappresentato, la coincidenza tra persona fisica e persona giuridica giustifica la sanatoria della mancata notifica specificamente destinata all’ente, ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., per il raggiungimento dello scopo della conoscenza legale dell’atto.

Il Fatto

La Regione Lazio ordinava al Comune di Civitavecchia e ad altre società il pagamento in solido di una sanzione amministrativa per la gestione del depuratore comunale senza la prescritta autorizzazione allo scarico, con plurime violazioni del d.lgs. n. 152/2006. Il Comune proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, lamentando la mancata notificazione dei verbali di accertamento dell’Arpa Lazio agli enti obbligati in solido con i rispettivi rappresentanti legali. Il Tribunale rigettava i ricorsi e confermava la sanzione.

La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame del Comune, ritenendo che la notificazione dei verbali al Sindaco equivalesse alla notifica al legale rappresentante dell’ente e, quindi, alla notifica al Comune stesso. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 6 e 14 della legge n. 689/1981.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’art. 14 della legge n. 689/1981 impone una notifica distinta al trasgressore e all’obbligato solidale, ma la consegna di un doppio esemplare del verbale è superflua quando la contestazione è rivolta a una sola persona fisica considerata nella duplice qualità di trasgressore e di rappresentante del soggetto giuridico obbligato in solido, richiamando le pronunce Cass. n. 15104 del 2010 e Cass. n. 4172 del 1994.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la coincidenza tra la persona fisica del Sindaco e quella del legale rappresentante dell’ente territoriale costituisca una situazione tale da giustificare la sanatoria della mancata notifica specificamente destinata all’ente rappresentato, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. Tale sanatoria si fonda sul raggiungimento dello scopo della notifica, ossia la conoscenza legale dell’atto finalizzata all’utile predisposizione delle difese da parte del destinatario.

La ricorrenza di tale scopo è dimostrata, nella vicenda esaminata, dalla rituale convocazione di tutti i soggetti solidalmente responsabili, sentiti dalla Regione Lazio prima dell’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, e dalla tempestiva e rituale opposizione proposta avverso la sanzione.

La Corte ha infine rilevato che il Comune non ha mai affermato di non aver avuto conoscenza dell’atto, ma ha dedotto soltanto un vizio formale della notifica, che non ha prodotto alcuna lesione della garanzia difensiva. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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