Le Camere di Commercio possono forfettizzare le spese del procedimento sanzionatorio (Cass. civ. Sez. 2 n. 15439 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative, le Camere di Commercio, quali enti pubblici dotati di autonomia funzionale, sono legittimate a determinare forfettariamente, nell’ambito della propria potestà statutaria e regolamentare, le spese del procedimento previste dagli artt. 16 e 18 della legge n. 689/1981. Le spese del procedimento hanno natura diversa e distinta da quella della sanzione, come emerge dalla separata indicazione delle due voci operata dal legislatore; pertanto, la loro determinazione forfettaria non integra una violazione del principio di legalità di cui all’art. 23 Cost. Le relative delibere restano impugnabili, potendosi contestare nel merito la determinazione e chiederne la disapplicazione in sede giurisdizionale.
Il Fatto
La società e il suo legale rappresentante proponevano opposizione avverso tre ordinanze-ingiunzione emesse dalla Camera di Commercio per l’omesso o ritardato deposito dei bilanci societari, impugnando altresì la quantificazione delle spese del procedimento, determinate in via forfettaria sulla base di una delibera di giunta. Il Giudice di pace accoglieva parzialmente il ricorso e la società proponeva appello, limitatamente alla liquidazione delle spese e alla presunta omessa pronuncia su un’eccezione sollevata con la memoria conclusiva. Il Tribunale di Rimini rigettava il gravame, ritenendo legittimo il potere della Camera di Commercio di fissare forfettariamente il costo dell’accertamento delle violazioni. Avverso tale sentenza la società e il legale rappresentante proponevano ricorso per cassazione, basato su tre motivi, mentre la Camera di Commercio resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono stati ritenuti infondati. La Corte ha ricostruito il quadro normativo che ha attribuito alle Camere di Commercio i poteri sanzionatori già esercitati dagli Uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato, in forza del combinato disposto degli artt. 20, 42 e 1, comma 4, del d.lgs. n. 112/1998. Tale potere accertativo e sanzionatorio non era contestato nella specie, ma la Corte ha precisato che il suo richiamo costituisce il presupposto necessario per affermare la sussistenza del diverso potere di stabilire le spese del procedimento.
La Corte ha chiarito che le spese del procedimento non hanno natura sanzionatoria, richiamando la pronuncia n. 9507 del 2014, la quale ha evidenziato la netta differenziazione posta dal legislatore tra l’importo della sanzione e le spese del procedimento, distintamente indicati negli artt. 16 e 18 della legge n. 689/1981. L’art. 16, prevedendo il pagamento in misura ridotta “oltre alle spese del procedimento”, separa le due voci del debito. Non è quindi possibile estendere in via interpretativa l’area della sanzione, inglobandovi importi che hanno natura diversa.
Quanto al potere di determinazione forfettaria delle spese, la Corte lo ha fatto discendere dall’autonomia statutaria riconosciuta alle Camere di Commercio dall’art. 3 della legge n. 580/1993, stante la loro natura di enti pubblici dotati di autonomia funzionale ai sensi dell’art. 1 della medesima legge. Tale potere si esercita nell’ambito della potestà regolamentare dell’ente e non richiede una specifica autorizzazione legislativa per ogni singola voce di spesa, essendo sufficiente la previsione normativa generale che riconosce la potestà di stabilire le spese del procedimento.
La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata, salvo correggere il passaggio in cui il Tribunale aveva affermato che la parte, iscrivendosi, si era volontariamente assoggettata alle regole della Camera di Commercio. La Corte ha precisato che l’iscrizione è obbligatoria e che il potere di determinare le spese discende direttamente dalla legge, non da un preteso assoggettamento volontario. Il ricorrente, tuttavia, aveva omesso di offrire argomenti per confutare la legittimità della determinazione forfettaria, limitandosi a contestare il potere in astratto e non la congruità della delibera, che resta impugnabile e disapplicabile in sede giurisdizionale.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato. La decisione conferma l’orientamento secondo cui la forfettizzazione delle spese del procedimento sanzionatorio rientra nella potestà regolamentare degli enti camerali, ferma restando la possibilità per il trasgressore di contestarne la determinazione nel merito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.