Il trasporto della salma durante il periodo di osservazione richiede sempre l’autorizzazione del Sindaco (Cass. civ. Sez. 2 n. 20873 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasporto di cadavere, anche se effettuato durante il periodo di osservazione e nella modalità “a cassa aperta”, richiede la previa autorizzazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 24, comma 1, d.P.R. n. 285/1990, cui rinvia l’art. 8, comma 4, l.r. Piemonte n. 15/2011. La certificazione medica di idoneità al trasporto, prevista per il periodo di osservazione dall’art. 3, comma 5, l.r. n. 15/2011 e dall’art. 11, comma 5, Reg. reg. Piemonte n. 7/2012, assolve esclusivamente alla funzione di accertamento del decesso e di verifica sanitaria, senza assorbire né rendere superflua l’autorizzazione amministrativa, attenendo a piani funzionalmente e teleologicamente distinti. La normativa nazionale e regionale in materia di polizia mortuaria si pongono in rapporto di piena armonia, poiché la materia è di competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost., con i principi fondamentali desumibili dal R.D. n. 1265/1934 e dal Regolamento di polizia mortuaria.
Il Fatto
La società ricorrente aveva eseguito il trasporto di una salma “a cassa aperta” dall’Ospedale di Cuneo alla Sala del Commiato di Alba, in data 16.10.2018, durante il periodo di osservazione, in assenza della prescritta autorizzazione del Sindaco, confidando sulla sola certificazione medica attestante il decesso. Il Comune aveva pertanto ingiunto alla società il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa. L’opposizione proposta dalla società era stata rigettata dal Giudice di Pace e, successivamente, in sede di appello, dal Tribunale di Cuneo, che aveva ritenuto il trasporto subordinato all’autorizzazione sindacale nonostante la certificazione medica.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha preliminarmente ribadito la distinzione, sul piano funzionale, tra le norme relative al periodo di osservazione dei cadaveri, aventi finalità sanitaria e medico-legale, e le norme relative al trasporto funebre, ascrivibili alla sfera della polizia amministrativa. La certificazione medica e l’accertamento necroscopico esauriscono la loro funzione nella verifica della morte, mentre il trasporto, anche quando avvenga prima del decorso del periodo di osservazione, resta soggetto a una disciplina pubblicistica autonoma, come dimostra l’art. 17 d.P.R. n. 285/1990, che consente il trasporto anticipato solo a condizione che non ostacoli eventuali manifestazioni di vita.
Il Collegio ha quindi escluso che la certificazione medica possa assorbire o rendere superflua l’autorizzazione sindacale, trattandosi di atti funzionalmente distinti: mentre la prima attiene al presupposto dell’accertamento della morte, la seconda riguarda la regolazione dell’attività amministrativa del trasporto, espressione del potere di polizia mortuaria dell’ente locale. Il trasporto durante il periodo di osservazione, tanto più nella modalità “a cassa aperta”, non può essere rimesso alla sola iniziativa dell’operatore, ma presuppone l’intervento dell’autorità amministrativa competente.
Quanto alla normativa regionale invocata dalla ricorrente, la Corte ha precisato che la materia della polizia mortuaria è di competenza concorrente tra Stato e Regioni ex art. 117, comma 3, Cost., rientrando nella “tutela della salute”, i cui principi fondamentali si rinvengono nel R.D. n. 1265/1934 e nel d.P.R. n. 285/1990. L’art. 339 del R.D. n. 1265/1934 sancisce, con disposizione di respiro generale, che il trasporto di salme da Comune a Comune è autorizzato dal Sindaco. La normativa regionale piemontese, nel disciplinare la fase di osservazione entro le 24 ore dal decesso e il trasporto verso le strutture di commiato, richiede comunque la previa certificazione medica solo per la gestione sanitaria del corpo, mentre l’art. 8 l.r. n. 15/2011, rubricato “Trasporto funebre”, fa salvo il rispetto della normativa statale per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto.
La Corte ha pertanto concluso che la normativa nazionale e regionale si pongono in rapporto di piena armonia, non sussistendo alcuna differenza di disciplina tra il trasporto effettuato entro le 24 ore dal decesso (“a cassa aperta”) e quello successivo (“a cassa chiusa”), entrambi subordinati all’autorizzazione del Sindaco. La condotta della società, che aveva effettuato il trasporto in assenza della prescritta autorizzazione, risulta quindi illegittima e legittima l’irrogazione della sanzione amministrativa.
Nota della Redazione
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