Rilievo officioso dell’incompetenza e cartella esattoriale priva di elezione di domicilio valida (Cass. civ. Sez. 2 n. 12581 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a cartella di pagamento, l’atto è equiparabile al precetto ex art. 615 c.p.c.; ove non rechi le indicazioni prescritte dall’art. 480, terzo comma, c.p.c., la competenza territoriale si radica nel luogo in cui la cartella è stata notificata. L’elezione di domicilio del creditore è valida solo se effettuata in uno dei luoghi dell’esecuzione; l’indicazione della sola sede legale della parte esecutata integra un’elezione “anomala”, priva di effetto. Quanto al rilievo officioso dell’incompetenza, la disciplina introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 164/2024 — applicabile ai giudizi introdotti dopo il 28 febbraio 2023 — ne anticipa l’operatività al momento delle verifiche preliminari, esigendo che esso avvenga con il decreto di cui all’art. 171-bis c.p.c. o, in mancanza, non oltre la prima udienza.
Il Fatto
La ricorrente propose opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella di pagamento di modesta entità, notificata dall’agente della riscossione su incarico del Ministero della Giustizia per un debito maturato verso la Cassa delle Ammende. Il Tribunale adito, rilevato d’ufficio il difetto di competenza territoriale, dichiarò la propria incompetenza in favore del giudice del luogo di notificazione dell’atto.
La pronuncia è stata impugnata dall’opponente con ricorso per regolamento di competenza, deducendo la tardività del rilievo officioso e l’erronea valutazione circa l’idoneità dell’elezione di domicilio indicata nella cartella.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ribadendo che il difensore munito di procura speciale per il giudizio di merito è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, in forza dell’art. 47, primo comma, c.p.c., norma speciale che prevale sulla presunzione di conferimento per un solo grado prevista dall’art. 83, quarto comma, c.p.c..
Nel merito, la Corte ha escluso la tardività del rilievo officioso, applicando la novella di cui al d.lgs. n. 164/2024. Il nuovo testo dell’art. 171-bis c.p.c. impone al giudice di rilevare l’incompetenza con il decreto di fissazione dell’udienza di prima comparizione o, comunque, non oltre tale momento. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata è successiva all’entrata in vigore della riforma e il rilievo è avvenuto anteriormente all’udienza, con le forme e nei termini prescritti dalla nuova disciplina.
Quanto alla questione della competenza, la Corte ha confermato l’equiparazione tra cartella di pagamento e atto di precetto. Ne deriva che, in assenza delle indicazioni di cui all’art. 480, terzo comma, c.p.c., l’opposizione va proposta dinanzi al giudice del luogo di notificazione dell’atto. Tale criterio sussidiario trova applicazione anche quando il creditore abbia operato un’elezione di domicilio non riconducibile a uno dei luoghi dell’esecuzione: l’indicazione della sola sede legale della parte esecutata configura un’elezione anomala, priva di effetto, con la conseguenza che la competenza torna a radicarsi nel luogo di notificazione della cartella.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 47 c.p.c. – Procedimento del regolamento di competenza
- Art. 83 c.p.c. – Procura alle liti
- Art. 171-bis c.p.c. – Verifiche preliminari
- Art. 480 c.p.c. – Forma del precetto
- Art. 615 c.p.c. – Forma dell'opposizione