Notifica del verbale al trasgressore e obblighi dei coobbligati in solido (Cass. civ. Sez. II n. 2057 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di illeciti amministrativi, l’art. 14 della legge n. 689 del 1981 impone una distinta e autonoma contestazione del fatto a tutti gli obbligati in solido. Trascorso il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento, l’obbligazione si estingue, ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, legge n. 689/1981, per la persona nei cui confronti la notificazione è stata omessa nel termine prescritto. La mancata notifica del verbale al solo trasgressore non estingue invece l’obbligazione di pagamento nei riguardi del coobbligato in solido. L’omessa pronuncia del giudice d’appello sul motivo di opposizione ritualmente riproposto integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e determina la cassazione della sentenza con rinvio.
Il Fatto
Una società e il suo rappresentante legale proponevano opposizione, ex d.lgs. n. 150 del 2011 e legge n. 689 del 1981, avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dall’azienda sanitaria per la commercializzazione di un prodotto fitosanitario. I ricorrenti deducevano la mancata notifica del verbale di contestazione al trasgressore, rappresentante legale residente all’estero, e l’infondatezza nel merito della violazione, sostenendo la mera detenzione del prodotto per fini di sperimentazione.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione dichiarando infondata la contestazione. La Corte d’Appello, su gravame dell’azienda sanitaria, accoglieva il merito dell’appello e confermava integralmente l’ordinanza-ingiunzione. La società e il rappresentante legale proponevano allora ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono stati trattati congiuntamente perché entrambi incentrati sulla medesima questione della mancata notificazione del verbale di contestazione al rappresentante legale della società e sulla omessa pronuncia in ordine a tale profilo. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata è viziata per l’assenza di qualsiasi pronuncia sul motivo di appello incidentale, esaustivamente riportato nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza.
Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 14, comma 2, legge n. 689 del 1981, secondo cui, se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento, e il comma 5, applicabile quando la dimora o il domicilio siano noti, come nel caso di specie.
Su tale base la Corte ha ribadito che la norma richiede una distinta e autonoma contestazione del fatto a tutti gli obbligati in solido, con la conseguenza che, decorso il termine, l’obbligazione si estingue per la persona nei cui confronti la notificazione è stata omessa. A sostegno sono richiamati i precedenti Cass. Sez. I n. 4291 del 26.03.2002, Cass. Sez. I n. 5127 del 22.05.1998 e Cass. Sez. I n. 5885 del 01.07.1997.
La Corte ha però precisato il limite della regola: non è esatto che la mancata notifica del verbale al trasgressore, ossia all’autore dell’illecito amministrativo, estingua l’obbligazione di pagamento anche nei riguardi del soggetto coobbligato in solido, come evidenziato dalle Sezioni Unite n. 22082 del 2017. I primi due motivi sono dunque fondati nei termini indicati.
Ne è derivata la cassazione della sentenza con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, perché accerti l’avvenuta notificazione nei confronti del rappresentante legale e della società. Il terzo motivo, relativo ad ulteriori profili di omessa pronuncia e all’attenuazione della sanzione, è stato dichiarato assorbito per effetto dell’accoglimento dei primi due.
Nota della Redazione
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