Sopravvenuta irricevibilità motivi rende improcedibile ricorso esclusione concorso (TAR Lazio n. 8557 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso l’esclusione da una procedura concorsuale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché la graduatoria finale si sia consolidata per effetto della mancata tempestiva impugnazione. I motivi aggiunti avverso la graduatoria sono irricevibili se notificati oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa, e inammissibili se non notificati ad almeno un controinteressato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., a pena di decadenza. La circostanza della capienza dei posti messi a concorso, dedotta solo oralmente e non documentata, non esclude la lesività dell’eventuale accoglimento in danno dei candidati utilmente collocati in graduatoria.
Il Fatto
Il ricorrente, aspirante volontario in ferma prefissata quadriennale, veniva escluso dalla procedura concorsuale per la pendenza di un procedimento penale per delitto non colposo, ritenuta ostativa ai sensi dell’art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. n. 66 del 2010 e dell’art. 2, comma 1, lett. g), del bando di concorso. Questi impugnava il provvedimento di esclusione e il bando nella parte relativa al requisito contestato. Con ordinanza cautelare favorevole, il ricorrente veniva ammesso con riserva al completamento dell’iter concorsuale. Successivamente, superate le prove, impugnava con motivi aggiunti il mancato inserimento nella graduatoria di merito, approvata nel frattempo dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato in via preliminare le eccezioni di rito sollevate nei confronti dei motivi aggiunti notificati il 10 aprile 2025 avverso la graduatoria. La graduatoria, approvata con decreto ministeriale del 28 gennaio 2025, era stata pubblicata il giorno successivo, il 29 gennaio 2025. Il termine perentorio di sessanta giorni per l’impugnazione, pertanto, era già ampiamente decorso alla data di notifica del gravame. I motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati irricevibili per tardiva notificazione.
Il Collegio ha inoltre rilevato un’ulteriore e autonoma causa di inammissibilità, derivante dall’omessa notificazione dei motivi aggiunti ad almeno un controinteressato, individuabile tra i candidati risultati vincitori. Tale omissione integra la violazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., che impone l’adempimento a pena di decadenza. La circostanza dedotta solo oralmente in udienza dal difensore, circa la mancata copertura di tutti i posti messi a concorso, è rimasta indimostrata e comunque non conferente, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe comunque un effetto lesivo per i terzi che, pur non perdendo il diritto all’assunzione, verrebbero scavalcati dal ricorrente in virtù del punteggio conseguito.
Da tali declaratorie di irricevibilità e inammissibilità, il TAR ha fatto discendere la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo avverso l’esclusione. Il consolidamento degli effetti della graduatoria, non più attingibile dal ricorrente a causa della mancata tempestiva impugnazione, ha privato di interesse la domanda originaria, il cui eventuale accoglimento non avrebbe potuto produrre conseguenze utili per il ricorrente stesso. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura in rito della pronuncia.
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Nota della Redazione
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