Trattamento ABA ricompreso nei LEA e intensità prescritta dal giudice (TAR Campania n. 1227 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento riabilitativo con modalità ABA nei confronti dei minori affetti da disturbo dello spettro autistico rientra tra i livelli essenziali di assistenza e deve essere garantito dal servizio sanitario, anche mediante erogazione indiretta, nella misura sufficiente prevista dalle linee di indirizzo dell’Istituto Superiore di Sanità. Il giudice amministrativo, su esito di C.T.U., può ordinare all’azienda sanitaria l’erogazione del trattamento nella misura settimanale accertata come adeguata, annullando il progetto riabilitativo che prescriva un numero di ore insufficiente. La verifica successiva del piano deve fondarsi su istruttoria concreta e su motivazione puntuale, senza automatismi legati alle fasce d’età.
Il Fatto
I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, impugnavano il Progetto Riabilitativo Individualizzato con cui l’azienda sanitaria aveva prescritto un piano terapeutico di 15 ore settimanali di terapia ABA, comprensivo di parent training. I ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’atto e l’accertamento del diritto del minore a ricevere il trattamento in forma intensiva di almeno 30 ore settimanali, con supervisione mensile del BCBA e parent training settimanale, da svolgersi presso un centro sanitario di riabilitazione per continuità terapeutica.
La Sezione, in sede cautelare, aveva disposto C.T.U. per acquisire gli elementi necessari alla decisione, fissando poi l’udienza pubblica di discussione del merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle persone con disturbo dello spettro autistico e dalle raccomandazioni contenute nelle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità. Richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui l’ambito degli interventi in questione è quello dei livelli essenziali di assistenza, nel quale il d.P.C.M. 12 gennaio 2017 ha ricompreso l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo.
Sul punto il Tribunale richiama la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, del 6 ottobre 2023, che ha affermato come il trattamento ABA rientri tra i LEA a norma dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti linee di indirizzo, attuative della legge 18 agosto 2015, n. 134. Ne deriva che non è ragionevole opporsi alla necessità di assicurare l’effettivo trattamento nella misura sufficiente prevista dalle linee di indirizzo, dovendo tali prestazioni concorrere a realizzare quella prestazione di risultato rappresentata dal riconoscimento del trattamento nei LEA.
Nel caso concreto il C.T.U. ha diagnosticato un disturbo di livello 3 di gravità, richiedente un supporto clinico-riabilitativo assistenziale intensivo, e ha indicato la necessità di 20 ore settimanali di trattamento, articolate tra ambiente domestico, scolastico, parent training e supervisione mensile del BCBA. Il Collegio condivide e fa proprie tali conclusioni, ritenendo che la mancata somministrazione del trattamento con l’intensità indicata sia suscettibile di menomare l’adeguatezza dei livelli prestazionali postulati dall’ordinamento per garantire la salute del minore e il suo pieno sviluppo psicofisico.
Consegue l’insufficienza del trattamento previsto nell’atto impugnato sotto il profilo dell’intensità, con annullamento del P.R.I. Il Tribunale ordina all’azienda sanitaria di garantire l’erogazione del trattamento con le modalità ABA nella misura di 20 ore settimanali, di cui 15 in ambiente domiciliare, 4 in ambiente scolastico e 1 di parent training, oltre a 3 ore mensili di supervisione BCBA, per la durata di due anni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
La verifica del piano, salvo determinazioni differenti dopo il primo semestre, dovrà fondarsi su specifica e concreta istruttoria: visita specialistica con test valutativi, analisi dei resoconti di supervisione, considerazione delle ore già praticate e degli obiettivi raggiunti. L’azienda dovrà motivare puntualmente le ragioni di eventuale modifica del monte ore, senza applicare automatismi legati alle ore massime per fasce d’età. Le spese di lite e gli oneri di C.T.U. sono posti a carico dell’azienda soccombente.
Nota della Redazione
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