Tributi locali: le proroghe di Equitalia fino al 30 giugno 2017 non violano il diritto UE (Cass. civ. Sez. V n. 4047 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione dei tributi locali, non sono incompatibili con l’art. 107 TFUE e con i principi della dir. n. 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 le disposizioni che hanno prorogato fino al 30 giugno 2017 il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2012) per la cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni (e delle società da essi partecipate) ad opera di Equitalia s.p.a. (e delle società dalla stessa partecipate), essendo le stesse finalizzate a consentire il riordino della disciplina sulla riscossione dei tributi locali, che l’art. 3 del d.l. n. 203 del 2005 (conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2005), in linea con il principio unionale della libertà per ogni Stato membro di regolamentare l’organizzazione dei servizi pubblici, aveva fondato sull’attribuzione per legge (e non in forza di un provvedimento amministrativo) della relativa funzione ad un ente pubblico (l’Agenzia delle Entrate) e del corrispondente esercizio a una società (Equitalia s.p.a.) interamente controllata dallo stesso e dall’INPS. (Rv. 678037-01)
Il Fatto
Un contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud S.p.A. su incarico del Comune di Avellino, in dipendenza di un avviso di accertamento per omesso versamento dell’ICI 2009. La Commissione tributaria provinciale di Avellino respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania confermava: l’agente poteva notificare a mezzo posta; la proroga del potere di riscossione a Equitalia non contrastava con i principi comunitari, trattandosi di situazione transitoria cessata con il d.l. n. 193 del 2016; la cartella era motivata con il richiamo dell’avviso; il termine di decadenza era rispettato.
Il contribuente ricorreva per cassazione. Denunciava la motivazione apparente sulla notifica postale, la decadenza del potere di riscossione di Equitalia Sud fin dal 2011 per illegittimità delle proroghe ex lege contrarie al diritto dell’Unione (terzo motivo), l’insufficiente motivazione della cartella e la decadenza dal potere impositivo. Il Comune resisteva con controricorso. La causa veniva rimessa alla pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica della questione unionale.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono infondati: la sentenza d’appello raggiunge il minimo costituzionale di motivazione e l’agente può notificare la cartella con raccomandata ex art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. n. 6395/2014).
Il terzo motivo è inammissibile quanto al vizio motivazionale, per la preclusione da doppia conforme, e infondato nel merito. La Corte ripercorre l’evoluzione della disciplina: l’art. 3 del d.l. n. 203 del 2005 ha soppresso le concessioni, attribuito la funzione all’Agenzia delle Entrate e costituito Riscossione S.p.A. (poi Equitalia), partecipata da Agenzia ed INPS; il d.l. n. 70 del 2011 aveva fissato al 31 dicembre 2012 la cessazione delle attività per i Comuni, termine prorogato fino al 30 giugno 2017, quando il d.l. n. 193 del 2016 ha sciolto le società e fatto subentrare l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. La riscossione delle entrate locali è un servizio di interesse economico generale ex art. 106, par. 2, TFUE, che gli Stati membri sono liberi di organizzare secondo il principio di autorganizzazione (CGUE C-383/21 e C-384/21). Le società a totale controllo pubblico sono una longa manus dell’amministrazione (Cass. Sez. Un. n. 26283/2013; Corte cost. n. 46/2013) e la successione di ADER a Equitalia è successione fra enti pubblici (Cass. Sez. Un. n. 15911/2021). Mancando una concessione amministrativa, non serviva alcuna procedura di evidenza pubblica, neppure per la proroga, e la direttiva 2014/23/UE non veniva in rilievo.
Il quarto motivo è inammissibile e comunque infondato: la cartella che segue un avviso di accertamento è motivata con il richiamo di quest’ultimo (Cass. Sez. Un. n. 22281/2022). Il quinto è in parte inammissibile e in parte infondato, con correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c.: la decadenza è vizio proprio dell’avviso di accertamento e non può farsi valere impugnando la cartella.
Il ricorso è rigettato. Le spese fra ricorrente e Comune seguono la soccombenza; nulla per l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che non ha svolto difese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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