Ottemperanza per la Carta docente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 309 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, passate in giudicato, che riconoscano al personale docente il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza che sia dovuto compenso per l’attività demandata, in quanto rientrante nei compiti istituzionali. Non sussistono i presupposti per la condanna al pagamento di somme ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. quando sia disposta una procedura di ottemperanza stringente e celere.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva dichiarato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, da erogarsi tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 17 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, essendo decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 dopo la notifica della sentenza e prima della proposizione del ricorso. Ha inoltre accertato la formazione del giudicato sulla pronuncia di cui è chiesta l’esecuzione, come da attestazione in atti.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, in quanto l’Amministrazione non ha ottemperato alle statuizioni del giudicato. Il TAR ha richiamato i propri precedenti conformi, tra cui la sentenza n. 117 del 2024 e numerose decisioni del 2024 e del 2025, accogliendo il ricorso e adottando le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm..
È stato quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale preposto alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, provvedendo entro i successivi 60 giorni. Il TAR ha precisato che non è dovuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali.
Quanto alle spese, il Collegio ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, distraendoli a favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Non è stata invece disposta la condanna al pagamento di ulteriori somme a titolo di astreinte, attesa la suindicata procedura di ottemperanza, ritenuta stringente e celere.
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Nota della Redazione
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