Incolumità pubblica prevalente nella cautela contro ordinanza contingibile (TAR Emilia-Romagna n. 195 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente sindacale non risulta, in sede cautelare, prima facie inficiata dai vizi dedotti dal ricorrente quando sussistano i presupposti per la sua emanazione. Nella delibazione propria della fase incidentale, le esigenze di tutela della pubblica incolumità che il provvedimento mira a soddisfare assumono carattere prevalente rispetto al pregiudizio azionato dal privato. Il danno meramente patrimoniale dedotto dall’istante è suscettibile di ristoro per equivalente, in caso di accoglimento nel merito del ricorso, e non integra pertanto il requisito del pregiudizio grave e irreparabile ai fini della sospensione cautelare.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle costruzioni impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, due ordinanze sindacali con le quali il Comune aveva disposto interventi a tutela della pubblica incolumità. La ricorrente contestava la sussistenza dei presupposti di urgenza e contingibilità richiesti dalla legge per l’adozione di tali provvedimenti, assumendo l’illegittimità dei provvedimenti per i vizi dedotti in ricorso. Il Comune si costituiva in giudizio per resistere alla domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha valutato la domanda incidentale di sospensione ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., verificando in primo luogo la sussistenza del fumus boni iuris delle censure proposte dalla ricorrente. Sotto tale profilo, il collegio ha ritenuto che i provvedimenti impugnati non risultassero prima facie inficiati dai vizi dedotti, risultando sussistenti i presupposti per l’emanazione di una ordinanza contingibile e urgente.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha operato una valutazione comparativa degli interessi in conflitto. Da un lato, ha riconosciuto il carattere meramente patrimoniale del danno lamentato dalla società ricorrente, rilevando come lo stesso fosse suscettibile di ristoro per equivalente economico nell’eventualità di un accoglimento nel merito del ricorso.
Dall’altro lato, il collegio ha attribuito carattere prevalente alle esigenze di tutela della pubblica incolumità che il provvedimento sindacale intende soddisfare, trattandosi di interesse di rango primario che non ammette di essere sacrificato in via cautelare. Tale prevalenza ha condotto al rigetto dell’istanza, con compensazione delle spese della fase processuale.
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Nota della Redazione
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