Trattamento ABA unitario: illegittima l’esclusione della logopedia comportamentale (TAR Campania n. 5245 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento ABA (Applied Behavior Analysis) per il minore affetto da disturbo dello spettro autistico non è una somma di prestazioni distinte, ma un trattamento intensivo e integrato, fondato su una metodologia scientifica unitaria e sistemica, comprensivo della componente logopedica comportamentale da erogarsi sotto la supervisione del BCBA. È illegittimo, per eccesso di potere e violazione dei principi di appropriatezza terapeutica, il progetto terapeutico che espunga la logopedia dal piano ABA per mere esigenze organizzative o vincoli di accreditamento, così frammentando un trattamento unitario e comprimendo il diritto alla salute del minore. L’ampia discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione non può tradursi nello sviamento dall’obbligo di garantire prestazioni appropriate, effettive e tempestive, dovendo la regolazione dei LEA prevalere sulle esigenze di macro-organizzazione quando queste neghino in sostanza la prestazione sanitaria.

Il Fatto

I ricorrenti, esercenti la potestà sul figlio minore affetto da disturbo dello spettro autistico, impugnano il progetto terapeutico redatto il 28 giugno 2024 dal Distretto Sanitario n. 19 dell’ASL Caserta, con cui al minore sono assegnate dodici ore settimanali di trattamento ABA, ripartite tra domicilio e scuola, e la presupposta delibera D.G. n. 1128 del 21 giugno 2023, che limita l’erogazione del trattamento ai soli contesti di vita, escludendo le ore in ambiente strutturato già denominate ambulatoriali.

I ricorrenti deducono l’illogicità del nuovo assetto, che confonderebbe l’ambulatorio con l’ambiente strutturato richiesto dal metodo DDT, e la mancanza di motivazione della scelta di elidere le ore strutturate. In via subordinata lamentano l’assenza di visita dell’equipe multidisciplinare e dei test diagnostici prescritti. L’ASL si costituisce e resiste.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile l’impugnazione della delibera n. 1128/2023 per difetto di lesività immediata e attuale. La delibera ha natura generale e programmatica, volta alla riorganizzazione della short list e alla ridefinizione astratta dei criteri di erogazione, e non produce di per sé effetti lesivi, trovando attuazione solo nei provvedimenti applicativi individuali. La lesione lamentata discende esclusivamente dal progetto del 28 giugno 2024, autonomamente impugnato, con conseguente carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) del c.p.a.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio chiarisce che l’intervento ABA è trattamento unitario e integrato, disciplinato dall’art. 60, comma 1, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, che lo include tra i LEA, dalla legge n. 134/2015 e dalle Linee Guida n. 21 dell’ISS, che lo configurano come modello globale, personalizzato e continuativo, sotto supervisione del BCBA e integrato nei contesti di vita.

La scelta dell’ASL di espungere dal progetto le ore di logopedia, già ricomprese nel piano unitario dal 2016, infrange tale unitarietà, costringe la famiglia a farsi carico a proprie spese della prestazione e rompe il vincolo di supervisione unitaria, con rischio di disallineamento metodologico. Il Collegio richiama il precedente del giudice d’appello (Cons. St., sez. III, sent. n. 3387/2025), che ha stigmatizzato la separazione in due segmenti di un unico trattamento, e la giurisprudenza sul diritto al trattamento integrato (Cons. Stato, sez. III, n. 8708/2023).

Il principio di appropriatezza desunto dall’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992 impone modalità erogative idonee a garantire benefici significativi in rapporto alle risorse e alle esigenze cliniche. La D.G.R.C. n. 131/2021, allegato A, riconosce il carattere multidimensionale e integrato del trattamento, contemplando la logopedia comportamentale sotto guida del BCBA. Non possono invocarsi mere esigenze organizzative o vincoli di accreditamento, né la discrezionalità tecnica può giustificare lo sviamento dall’obbligo di prestazioni appropriate.

Il frazionamento ha determinato l’impossibilità di accedere alla logopedia in tempi compatibili con la progressione del disturbo, in contrasto anche con l’art. 3 Cost. e l’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Il provvedimento è dunque annullato nella parte in cui esclude la componente logopedica, con obbligo per l’amministrazione di ridefinire il piano entro trenta giorni, assicurando nelle more la continuità del trattamento in essere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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