Silenzio sul nulla osta alla conversione del permesso stagionale entro trenta giorni (TAR Lombardia n. 447 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore stagionale che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi e al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato può chiedere allo Sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, senza che sia necessaria la verifica della disponibilità di quote. Il rilascio del nulla osta è subordinato, sul piano logico e cronologico, alla preventiva emissione del provvedimento e va reso nel termine complessivo di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine senza che la Questura abbia comunicato motivi ostativi, il nulla osta è rilasciato in ogni caso. L’inerzia dell’Amministrazione oltre i termini di legge integra inadempimento dell’obbligo di pronunciarsi e legittima il ricorso avverso il silenzio, restando salvo il potere-dovere di valutare i requisiti formali e sostanziali dell’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in scadenza all’11.10.2024, ha presentato il 30.7.2024 istanza allo Sportello unico dell’immigrazione della Prefettura di Brescia per ottenere il nulla osta necessario alla conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. L’Amministrazione è rimasta inerte e non ha rilasciato il provvedimento, indispensabile per la stipula del contratto di soggiorno e per il successivo provvedimento di conversione.
Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura si sono costituiti con atto di mera forma, senza svolgere difese. All’udienza camerale del 30 aprile 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina della conversione del permesso stagionale. L’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera f), numero 6), del D.L. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024, riconosce al lavoratore stagionale che ha svolto regolare attività per almeno tre mesi il diritto di chiedere la conversione, senza che sia più necessaria la verifica della sussistenza di quote disponibili.
Il giudice chiarisce il rapporto tra i due provvedimenti: l’emissione del provvedimento di conversione è subordinata, sul piano logico e cronologico, al previo rilascio del nulla osta. Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del Testo unico, è rilasciato dallo Sportello unico, acquisite le informazioni dalla Questura, nel termine complessivo massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di legge e del contratto collettivo applicabile.
Il Collegio richiama poi il comma 5.01 del medesimo articolo, secondo cui il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine di sessanta giorni decorrenti dall’istanza, la Questura non abbia acquisito informazioni relative a motivi ostativi. La norma costruisce dunque un meccanismo di silenzio significativo che non lascia margini all’inerzia.
Nel caso concreto, a fronte dell’istanza del 30.7.2024, la Prefettura è rimasta inerte non solo oltre i sessanta giorni, ma anche oltre il termine massimo di 180 giorni fissato dalla giurisprudenza a partire da Cons. Stato, Sez. III, n. 3578 del 2022. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha offerto prova contraria né giustificato il ritardo.
Il silenzio serbato integra pertanto inadempimento dell’obbligo di pronunciarsi. Il Tribunale assegna alla Prefettura il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza per provvedere sull’istanza, restando salvo il potere-dovere di valutare i requisiti. La domanda di nomina di un commissario ad acta è respinta allo stato, restando differito l’incombente all’eventuale perdurante inerzia. Le spese sono poste a carico delle amministrazioni soccombenti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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