Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 783 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso proposto per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che ha accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è fondato quando l’amministrazione non abbia contestato l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo esecutivo. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro il termine fissato e, in caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta. La qualifica commissariale affidatasi a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione non dà luogo a liquidazione di compenso. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che ha accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per l’importo di € 500,00 per ciascun anno, e ha condannato l’amministrazione a metterla a disposizione. Il titolo è stato notificato il 23.10.2023, ma è rimasto inadempiuto.
Non essendovi stata impugnazione, il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano in data 03.09.2025, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione integrale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la domanda di ottemperanza sotto il profilo dei presupposti previsti dall’art. 114 cod. proc. amm. e ha rilevato che la pretesa fatta valere in giudizio risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato.
Su queste basi il ricorso è stato dichiarato fondato e meritevole di accoglimento. Il Collegio ha quindi condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, per la parte relativa al contributo alla formazione, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza.
Il Tribunale ha poi disciplinato l’ipotesi di perdurante inerzia. Decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Al commissario è demandata l’adozione degli atti necessari all’assolvimento del mandato, con facoltà di avvalersi della struttura organizzativa regionale e di coordinarsi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
Il dispositivo ha dichiarato l’inottemperanza del giudicato, ordinando all’ente resistente di darvi completa esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione, ha nominato il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e ha condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese, liquidate in € 1000,00 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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