Nullità convalida daspo per violazione termine 48 ore (Cass. pen. Sez. 3 n. 18929 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità di ordine generale, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che convalidi il provvedimento del Questore impositivo del divieto di accesso alle manifestazioni sportive con contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, qualora la convalida intervenga prima del decorso del termine di quarantotto ore dalla notifica all’interessato del provvedimento questorile. La violazione del termine minimo lede il diritto dell’interessato all’intervento e all’assistenza difensiva, in quanto non consente l’esercizio del contraddittorio cartolare; si tratta di nullità posta a difesa del contraddittorio, che non richiede l’allegazione di un concreto interesse a farla valere. L’annullamento con rinvio impone al giudice di concedere all’interessato un termine di quarantotto ore dalla notifica dell’avviso per presentare memorie o deduzioni scritte, anche tramite difensore, con conseguente inefficacia dell’obbligo di presentazione nelle more del nuovo giudizio.
Il Fatto
Il Questore di Macerata aveva emesso, il 19 dicembre 2025, un provvedimento impositivo del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per cinque anni, con contestuale prescrizione dell’obbligo di comparizione presso gli uffici di polizia giudiziaria quindici minuti dopo l’inizio delle partite della squadra locale, per la durata di due anni. Il provvedimento era stato notificato all’interessato il 23 dicembre 2025 alle ore 12.30. Il giorno successivo, il 24 dicembre 2025, il G.i.p. del Tribunale di Macerata aveva convalidato il provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, senza attendere il decorso del termine di quarantotto ore dalla notifica.
Avverso l’ordinanza di convalida, la persona destinataria del provvedimento proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione del termine minimo di quarantotto ore con conseguente lesione del diritto di difesa e il difetto di motivazione in ordine alle ragioni dell’obbligo di presentazione in occasione delle partite amichevoli.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha affrontato la questione della natura e dei limiti di deducibilità della nullità derivante dalla convalida intervenuta prima del decorso delle quarantotto ore dalla notifica. Richiamando la recente sentenza della terza sezione n. 10294 del 2026, ha ribadito l’orientamento maggioritario secondo cui l’ordinanza di convalida emessa senza il rispetto del termine minimo è affetta da nullità di ordine generale.
Il fondamento della nullità è stato individuato nella lesione del diritto dell’interessato all’intervento e all’assistenza difensiva, garantito dall’ordinamento come diritto costituzionalmente protetto. La Corte ha precisato che la convalida anticipata comprime il contraddittorio, impedendo alla persona destinataria del provvedimento di presentare memorie o deduzioni prima della decisione del giudice.
Nel caso concreto, dagli atti risultava che la notifica era avvenuta il 23 dicembre 2025 alle ore 12.30, mentre l’ordinanza di convalida era stata depositata il 24 dicembre 2025 alle ore 14.20, quindi ben prima del decorso del termine di quarantotto ore. Il primo motivo di ricorso è stato pertanto ritenuto fondato, con assorbimento del secondo.
La Corte ha disposto l’annullamento con rinvio, conformemente al principio già espresso, affinché un altro giudice possa decidere ritualmente sulla richiesta di convalida, previa concessione all’interessato del termine di quarantotto ore dalla notifica dell’avviso per esercitare il contraddittorio cartolare. È stata altresì dichiarata la sospensione dell’efficacia del provvedimento questorile limitatamente all’obbligo di presentazione.
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Nota della Redazione
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