Trattazione camerale nonostante l’istanza di udienza da remoto è nullità (Cass. civ. Sez. V n. 2798 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la trattazione della controversia in camera di consiglio, in luogo della pubblica udienza o della trattazione con collegamento da remoto richiesta dalla parte ai sensi dell’art. 27, comma 2, del d.l. n. 137/2020, integra una nullità processuale che travolge la sentenza per violazione del diritto di difesa. Il deposito di memorie illustrative ex artt. 61 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 non può essere interpretato come rinuncia implicita all’istanza di discussione, poiché la facoltà di depositare memorie coesiste con la richiesta di trattazione orale. La garanzia del contraddittorio, nucleo indefettibile del diritto di difesa, risulta ancor più compromessa quando alla parte si neghino sia l’udienza sia i termini per la trattazione scritta.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate, sulla scorta di un processo verbale di constatazione, notificava a una società due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2011 e 2012. Il primo contestava l’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti emesse da società ritenute cartiere nell’ambito di una frode carosello comunitaria nel commercio di materiale plastico, con recupero dell’IVA detratta. Il secondo recuperava l’IVA per le medesime ragioni e disconosceva i costi per consulenze commerciali per difetto di inerenza.

Il ricorso della società veniva rigettato in primo grado e l’appello confermato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. I giudici d’appello avevano trattato la causa in camera di consiglio nonostante l’istanza di discussione con collegamento da remoto, ritenendo il deposito di memoria scritta quale implicita rinuncia all’istanza. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 27, comma 2, del d.l. n. 137/2020, 10 della legge n. 212 del 2000 e 24 e 111 Cost. È pacifico che la data di trattazione, fissata al 12 luglio 2021, ricadesse nel periodo emergenziale da Covid-19. Stante l’istanza avanzata dalla società, questa aveva diritto a che l’udienza si svolgesse con collegamento da remoto, salvo impossibilità tecnico-organizzativa.

La Commissione regionale, violando la disposizione, ha proceduto alla trattazione in camera di consiglio senza emettere alcun provvedimento che desse atto dell’impossibilità di procedere da remoto, né ha concesso i termini per la trattazione scritta. Ha deciso la causa sulla base degli atti, ritenendo erroneamente che il deposito di memorie ex artt. 61 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 valesse come rinuncia implicita all’istanza.

La Corte richiama il proprio precedente Cass. n. 20420 del 23/07/2024, secondo cui, attesa l’equivalenza posta dalla norma emergenziale tra udienza di discussione e trattazione scritta, la decisione in camera di consiglio in presenza di istanza di parte integra nullità processuale. Nel caso concreto la lesione delle prerogative difensive risulta ancora più grave, perché negando alla parte sia l’udienza sia la trattazione scritta si è impedito ogni contraddittorio nella fase decisionale.

Il Collegio osserva che la garanzia del contraddittorio è assicurata anche dalla trattazione scritta, con facoltà di presentare memorie, come affermato in relazione al giudizio camerale davanti alla Corte con affermazioni di portata generale (Cass. sez. un. n. 14437 del 2018; Cass. n. 26480 del 2020). Il primo motivo va dunque accolto, con assorbimento degli altri, e la sentenza d’appello va dichiarata nulla con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame a seguito di trattazione in pubblica udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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