Trattazione orale tardiva e vicinanza della prova nel giudizio di cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 211 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di trattazione orale del processo in appello, trasmessa alla corte di merito due giorni prima dell’udienza, è tardiva rispetto al termine stabilito dall’art. 23-bis della legge n. 176 del 2020, sicché la sua inammissibilità rende irrilevante l’omessa menzione nella sentenza impugnata. Nel giudizio di legittimità, una volta assolto dall’accusa l’onere probatorio, anche mediante presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare concreti e oggettivi elementi fattuali contrari, in applicazione del principio di vicinanza della prova. I motivi che non si confrontino con le argomentazioni della corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio sono generici e sostengono la declaratoria di inammissibilità.

Il Fatto

La difesa dell’imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la condanna. Il ricorso si articola in più motivi: si deduce inosservanza della legge penale sotto profili sostanziali e processuali, con particolare riguardo alla ritenuta violazione del diritto di difesa, per non avere la corte di merito dato ingresso alla richiesta di trattazione orale del processo. Ulteriori censure riguardano la disponibilità, in capo all’imputato, di strumenti atti allo scasso. Un ultimo motivo investe il trattamento sanzionatorio.

La questione centrale attiene al rapporto tra il termine per la richiesta di discussione orale in appello e le conseguenze della sua omessa considerazione, nonché alla ripartizione dell’onere della prova in presenza di elementi indiziari acquisiti agli atti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo processuale. La difesa lamenta che la corte territoriale non abbia dato corso alla richiesta di trattazione orale, ma il ricorso stesso precisa che l’istanza era stata trasmessa soltanto due giorni prima dell’udienza. Il dato temporale è decisivo: la richiesta risulta tardiva rispetto al termine stabilito dall’art. 23-bis della legge n. 176 del 2020. Ne segue che essa era ineluttabilmente inaccoglibile e che l’omessa menzione nella sentenza impugnata resta priva di rilievo.

Sul versante sostanziale, i giudici di merito hanno dato conto della disponibilità, in capo all’imputato già gravato da precedenti per delitti contro il patrimonio, di strumenti atti allo scasso. Tale situazione è stata ricostruita attraverso il contenuto degli atti irripetibili ritualmente acquisiti al processo, senza che il ricorrente abbia fornito alcuna giustificazione.

La Corte enuncia allora il principio di riparto dell’onere probatorio. A fronte dell’onere assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario mediante concreti e oggettivi elementi fattuali. Il fondamento è nel principio della vicinanza della prova: è l’imputato che può acquisire, o quanto meno fornire tramite l’allegazione, gli elementi idonei a sostenere la tesi difensiva. Il Collegio richiama sul punto Sez. II n. 6734 del 30/01/2020, Sez. II n. 20171 del 07/02/2013, Sez. II n. 7484 del 21/01/2014, Sez. V n. 32937 del 19/05/2014 e Sez. IV n. 12099 del 12/12/2018.

Quanto alle censure sul trattamento sanzionatorio, la Corte le reputa generiche, per il difetto di qualsiasi confronto con le argomentazioni spese dalla corte territoriale. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *